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Legge

L.R. Lombardia 20/2002

Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 20/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Lombardia, il contenimento e l’eradicazione della nutria con piani regionali, compiti assegnati a comuni, province, Città metropolitana e Regione, metodi di abbattimento e smaltimento delle carcasse, monitoraggio e sanzioni. La copertura finanziaria è prevista solo per il triennio 2022-2024; dal 2025 è previsto un piano regionale triennale.

Contenimento ed eradicazione della nutria in Lombardia

Contenimento ed eradicazione della nutria in Lombardia

La legge regionale disciplina in Lombardia le misure per il contenimento e l’eradicazione della nutria, con finalità di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, della rete irrigua, del suolo e della salute pubblica. Il sistema si basa su piani regionali, collaborazione tra enti locali e strumenti di controllo selettivo e smaltimento delle carcasse conformi alla normativa europea.

Finalità e obiettivi generali

La Regione persegue la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, della rete irrigua, del suolo e della salute pubblica mediante l’eradicazione delle popolazioni di nutria presenti sul territorio regionale. L’intervento deve avvenire con metodi selettivi e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi.

Riparto delle funzioni tra Regione, province/Città metropolitana e comuni

I comuni sono competenti per la gestione delle problematiche connesse al sovrappopolamento delle nutrie e devono utilizzare gli strumenti previsti dal Piano di gestione nazionale. Cooperano all’attuazione del piano regionale, anche in forma associata, possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, e possono autorizzare il sotterramento delle carcasse in deroga ad alcune regole, previa intesa con l’autorità sanitaria e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le province e la Città metropolitana attuano gli indirizzi e le prescrizioni operative del piano regionale, organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse e possono avvalersi delle risorse finanziarie stanziate. In caso di mancata attuazione del piano entro il termine perentorio fissato dal piano stesso, l’Assessore competente assegna un ulteriore termine non superiore a 60 giorni; decorso inutilmente anche questo termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente inadempiente. Le province e la Città metropolitana istituiscono inoltre, con la Regione, un tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole e venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione. D’intesa con i comuni e sentite ARPA e ATS competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a impianti autorizzati.

La Regione, a partire dal 2025, predispone un Piano regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, in coerenza con il Piano di gestione nazionale. L’attuazione del piano regionale triennale è qualificata come servizio di pubblica utilità.

Metodologie di eradicazione e soggetti abilitati

L’eradicazione avviene in ogni periodo dell’anno, su tutto il territorio regionale, anche nelle aree vietate alla caccia, secondo le modalità fissate dal Piano regionale. Sono ammessi metodi di controllo selettivo quali:

  • armi comuni da sparo;
  • gassificazione controllata;
  • trappolaggio con successivo abbattimento con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;
  • metodi e strumenti scientifici messi a disposizione dalla comunità scientifica;
  • altri sistemi di controllo selettivo individuati dalla Regione e validati da ISPRA o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

Le province, d’intesa con i sindaci interessati e nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano all’abbattimento diretto, con adeguato coordinamento e formazione di base, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, gli operatori dei consorzi irrigui e di bonifica, gli incaricati delle ditte di pest control, i cacciatori, i proprietari e i conduttori dei fondi, nonché coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, coadiuvanti e dipendenti abilitati ai sensi della normativa venatoria, purché in possesso, ove richiesto, di porto d’armi e copertura assicurativa in corso.

Regione, province, associazioni venatorie e associazioni agricole devono coordinarsi per garantire corsi di formazione almeno semestrali, anche a distanza. Le province devono inoltre adottare procedure semplificate per il rilascio delle abilitazioni, soprattutto per i proprietari e conduttori dei fondi che utilizzano il trappolaggio. Restano validi i titoli abilitativi rilasciati fino all’entrata in vigore della legge regionale di modifica richiamata nel testo consolidato.

Nelle riserve e nei parchi naturali l’eradicazione deve avvenire secondo il regolamento dell’area protetta, sotto la responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore; i prelievi e gli abbattimenti sono effettuati dal personale dell’ente o da soggetti da esso autorizzati.

Smaltimento delle carcasse e gestione dei sottoprodotti

Le carcasse di nutria sono qualificate come sottoprodotti di categoria 2 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e possono essere destinate agli impieghi o alle modalità di smaltimento previsti dal regolamento stesso, se non vi sia sospetto di malattie trasmissibili o di residui di sostanze vietate.

Per piccole quantità giornaliere, fino a un massimo indicativo di 10 capi per ettaro, è consentito lo smaltimento diretto mediante sotterramento, secondo le modalità del Piano regionale, purché le carcasse non siano accessibili ad animali carnivori o onnivori e non vi sia sospetto di malattie trasmissibili. Se il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l’abbattimento è interessato al ritiro della nutria per l’uso della carne nell’alimentazione animale, può trattenere gli animali come contributo forfettario per l’attività svolta, secondo l’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

In caso di quantitativi giornalieri rilevanti o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento avviene secondo le regole generali previste per le carcasse. Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco che, per eccezionali condizioni dell’habitat, non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco.

Monitoraggio e controlli sanitari

Le province e la Città metropolitana, con la collaborazione dei soggetti abilitati al controllo, effettuano il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul territorio e trasmettono ogni anno, entro il 31 maggio, alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare i dati raccolti, comprensivi degli eventuali risultati di analisi e dei costi sostenuti, secondo le modalità del Piano regionale.

Esse curano inoltre, con le strutture sanitarie competenti, controlli veterinari a campione su carcasse ed esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo.

Sanzioni e tutela delle attività autorizzate

Chiunque ostacoli o interferisca con le attività di contenimento ed eradicazione regolarmente autorizzate è soggetto a sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. L’accertamento avviene tramite verbale del personale previsto dalla normativa statale sulla fauna selvatica e le sanzioni sono irrogate dalla Regione, che introitа i proventi.

È comunque fatta salva l’applicazione degli articoli 340 e 650 del codice penale, se ne ricorrono i presupposti.

Disposizioni finanziarie e temporalità

Per il triennio 2022-2024 le spese per le attività di contenimento ed eradicazione sono quantificate in 500.000 euro per ciascun anno. Per gli esercizi 2022 e 2023 la copertura è assicurata con le risorse già stanziate nel bilancio regionale; per il 2024 è previsto un incremento di 500.000 euro della missione agricoltura, con corrispondente riduzione del fondo altri fondi.

Per gli esercizi successivi al 2024 la copertura è demandata alla legge di bilancio dei singoli anni. Rileva inoltre che la previsione di un Piano regionale triennale è espressamente collocata, nel testo consolidato, a partire dall’anno 2025.

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