Cassazione Civile, Ordinanza n. 32990/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni emesso per omesso versamento dell'imposta di registro in relazione a un finanziamento soci destinato alla società controllante. La società aveva sostenuto che il finanziamento derivasse da un contratto formato per corrispondenza, quindi registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR 131/1986. I giudici di merito avevano accolto la tesi della società, ritenendo non integrato l'uso rilevante ex art. 6 TUR perché l'atto non era stato depositato presso cancellerie giudiziarie o amministrazioni dello Stato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 22 DPR 131/1986, dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, e dell'art. 1 della Tariffa, parte seconda, sostenendo che, ai sensi dell'art. 22 TUR, quando in un atto soggetto a registrazione sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati, l'imposta colpisce anche le disposizioni enunciate a prescindere dall'uso, e quindi anche il finanziamento enunciato doveva essere tassato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di imposta di registro, l'art. 22 DPR 131/1986 assoggetta a tributo anche gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso quando essi siano enunciati in atti soggetti a registrazione, e che il soggetto obbligato va individuato secondo le regole relative all'atto enunciante, non a quello enunciato. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per aver attribuito rilievo alla mancata sussistenza del presupposto dell'uso previsto dall'art. 6 TUR. La sentenza impugnata è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente, mentre quelle dei due gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Individua il presupposto dell'uso dell'atto ai fini della registrazione in casi specifici, ma la Corte ne esclude la decisività quando opera l'art. 22 per l'enunciazione in atto soggetto a registrazione.
Se in un atto soggetto a registrazione sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, a prescindere dall'effettivo uso dell'atto enunciato.
art. 9 Tariffa, parte prima, DPR 131/1986
Richiamato insieme alle altre norme sulla registrazione, senza autonoma specificazione nel testo.
art. 1 Tariffa, parte seconda, DPR 131/1986
Prevede la registrazione in caso d'uso per gli atti aventi a oggetto prestazioni di contenuto patrimoniale formati per corrispondenza, ma tale disciplina non esclude l'applicazione dell'art. 22 quando l'atto è enunciato in altro atto soggetto a registrazione.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'art. 22 DPR 131/1986 comporta l'imponibilità delle disposizioni enunciate in un atto soggetto a registrazione anche se l'atto enunciato sarebbe, di per sé, registrabile solo in caso d'uso.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 TUR, il soggetto passivo e la disciplina impositiva si determinano in base alle regole relative all'atto enunciante, non a quelle dell'atto enunciato.
- La verifica del 'caso d'uso' ex art. 6 TUR non è निर्णisiva quando la tassazione deriva dall'enunciazione dell'atto non registrato in un diverso atto soggetto a registrazione.
- Un finanziamento soci, se enunciato in un atto soggetto a registrazione, può essere assoggettato all'imposta di registro indipendentemente dalla sua formazione per corrispondenza e dal mancato deposito presso gli uffici indicati dall'art. 6 TUR.
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