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Legge

L.R. Basilicata 31/2009

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie

Normativa regionaleL.R. Basilicata 31/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Basilicata la partecipazione alla formazione del diritto UE, l’adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari e la gestione di sessione comunitaria, legge comunitaria regionale, programmi cofinanziati, aiuti di Stato e misure urgenti. Prevede scadenze annuali (31 maggio e 30 giugno) e regole procedurali per Giunta, Consiglio ed enti locali.

Partecipazione della Basilicata al processo normativo UE e attuazione degli obblighi comunitari

Partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e attuazione degli obblighi UE

La legge disciplina, per la Regione Basilicata, le modalità di partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea e gli strumenti per adeguare l’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE. Il testo si colloca nel quadro dei princìpi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Finalità e quadro di riferimento

La disciplina regionale mira a regolare sia la fase ascendente, cioè la partecipazione alla formazione del diritto comunitario, sia la fase discendente, ossia l’adempimento degli obblighi di recepimento e applicazione. Il richiamo è alla Costituzione e alla normativa statale di coordinamento in materia europea.

Partecipazione alla formazione del diritto comunitario

Giunta e Consiglio regionale formulano d’intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atti comunitari indicate dalla legge statale di riferimento. Le osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dalla normativa statale.

Adeguamento dell’ordinamento regionale e legge comunitaria regionale

La Regione deve dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza. Per il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio il disegno di legge denominato “legge comunitaria regionale” con l’anno di riferimento.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, la Giunta riferisce:

  • sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie;
  • sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato imputabili alla Regione.

La legge comunitaria regionale può:

  • recepire atti UE nelle materie regionali, con particolare riguardo alle direttive, e completare l’attuazione dei regolamenti;
  • dettare disposizioni per attuare sentenze della Corte di giustizia e decisioni della Commissione europea che impongano adeguamenti;
  • modificare o abrogare la legislazione vigente necessaria all’attuazione o applicazione degli atti UE;
  • individuare gli atti UE attuabili o applicabili in via amministrativa dalla Giunta, fissandone princìpi e criteri direttivi.

L’adeguamento deve avvenire tramite legge comunitaria regionale quando comporti:

  • nuove spese o minori entrate;
  • istituzione di nuovi organi amministrativi.

Alla legge sono allegati l’elenco delle direttive non necessitanti attuazione e una relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale.

Verifica di conformità della normativa regionale

La Giunta effettua una verifica costante della normativa comunitaria rilevante nelle materie regionali, per mantenere l’ordinamento regionale conforme agli atti e agli indirizzi dell’UE. I risultati di tale verifica sono illustrati nella relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale.

Sessione comunitaria del Consiglio regionale

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria, articolata in una o più sedute, per:

  • definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie;
  • determinare gli orientamenti regionali sulla partecipazione alla formazione del diritto comunitario;
  • verificare lo stato di avanzamento dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie attivati a livello regionale.

In occasione della sessione, entro il 31 maggio la Giunta presenta una relazione su:

  • contributi regionali alla definizione e attuazione delle politiche comunitarie, incluse le posizioni espresse in Conferenza Stato-Regioni e nel Comitato delle Regioni;
  • attività della Regione nella partecipazione alla formazione del diritto comunitario, in fase ascendente e discendente, e il disegno di legge comunitaria regionale;
  • stato di avanzamento, al 31 dicembre dell’anno precedente, dei programmi cofinanziati in corso e iniziative previste per l’attivazione di risorse comunitarie.

L’approvazione consiliare della relazione costituisce atto di indirizzo politico e programmatico per la Giunta.

Programmi cofinanziati da fondi strutturali e altre risorse UE

Le proposte programmatiche regionali a valere sui Fondi strutturali sono predisposte dai Dipartimenti competenti, in coerenza con la programmazione regionale e con le indicazioni della sessione comunitaria. Se coinvolti più Dipartimenti, l’iniziativa è del Dipartimento Presidenza o di quello da esso delegato.

Le proposte sono sottoposte a:

  • validazione del Comitato interdipartimentale di coordinamento organizzativo;
  • parere di compatibilità con il Piano Regionale di Sviluppo da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
  • approvazione della Giunta, su proposta dell’Assessore competente o del Presidente, previo parere della Commissione consiliare competente.

La delibera di candidatura di programmi sui Fondi strutturali costituisce atto di indirizzo per i Dipartimenti e li autorizza agli adeguamenti necessari in sede di negoziato con i servizi comunitari. L’approvazione definitiva da parte della Commissione europea è recepita dalla Giunta e comunicata tempestivamente al Consiglio.

Riprogrammazioni, rimodulazioni, modifiche e integrazioni dei programmi sono adottate secondo le procedure UE e comunicate tempestivamente al Consiglio, oltre a essere richiamate nella relazione della sessione comunitaria. Le decisioni della Commissione europea di approvazione definitiva dei programmi e delle loro modifiche sono pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale regionale.

Per le iniziative di attivazione di risorse comunitarie non rientranti in programmi dei Fondi strutturali, le proposte sono predisposte dai Dipartimenti competenti e approvate dalla Giunta, che ne dà comunicazione al Consiglio nella sessione comunitaria successiva.

Partecipazione degli enti locali

Nell’ambito della legge comunitaria annuale e della sessione comunitaria, la Giunta assicura adeguate forme di partecipazione e consultazione degli enti locali nel processo normativo comunitario.

Ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Nelle materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta può chiedere al Governo, previa deliberazione conforme del Consiglio regionale, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.

Misure urgenti e provvedimenti straordinari

Se atti UE o sentenze degli organi giurisdizionali europei, comunicati dal Governo alla Regione, impongono adeguamenti con scadenza anteriore alla presumibile entrata in vigore della legge comunitaria regionale dell’anno in corso, la Giunta presenta il relativo disegno di legge indicando nella relazione il termine entro cui il provvedimento deve essere approvato, oppure provvede con apposito atto amministrativo.

In caso di particolare urgenza, Presidente della Giunta e/o Consiglio attivano gli strumenti previsti dal Regolamento interno per le proposte prioritarie e per l’esame in Commissione.

Competenze del Consiglio regionale

Il Consiglio delibera gli atti di indirizzo, programmazione e piano relativi all’attuazione delle politiche comunitarie. La Giunta deve fornire un’adeguata informazione nella fase di elaborazione delle proposte.

Le deliberazioni consiliari contengono:

  • gli indirizzi da seguire nel negoziato con lo Stato e con la Commissione europea;
  • l’autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per ottenere il cofinanziamento.

La Giunta riferisce sullo stato dei negoziati e, al termine, gli atti sono ritrasmessi al Consiglio per la deliberazione definitiva. Le proposte di programmi regionali relativi a finanziamenti indiretti UE, attivati mediante bandi o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta previo parere della Commissione consiliare competente.

Aiuti di Stato

I disegni di legge e gli schemi di atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti a notifica sono preventivamente notificati alla Commissione europea e possono essere approvati solo dopo la decisione di autorizzazione dell’aiuto. Gli atti sono pubblicati sul Bollettino regionale contestualmente alla pubblicazione della decisione europea.

Per gli aiuti in regime di esenzione, gli atti sono comunicati alla Commissione dopo l’approvazione e pubblicati sul Bollettino contestualmente alla registrazione dell’aiuto da parte della Commissione.

Gli aiuti “de minimis” sono pubblicati sul Bollettino regionale dopo l’approvazione, senza notifica preventiva o comunicazione successiva.

La notifica e la comunicazione avvengono in via elettronica a cura dell’Ufficio competente della Presidenza della Giunta, secondo le procedure comunitarie e un regolamento interno da adottare dalla Giunta e da approvare dal Consiglio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Gli uffici regionali che gestiscono aiuti di Stato devono adempiere a tutti gli obblighi comunitari applicabili, incluse relazioni annuali e tenuta del registro informatico degli aiuti.

Rinvio e abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge statale n. 11 del 2005. Sono abrogati gli articoli 9 e 10 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30, con salvezza degli effetti già prodotti.

Pubblicazione ed efficacia

La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è obbligatoria per chiunque spetti. Il testo non contiene limiti temporali di efficacia diversi dalle singole scadenze procedurali annuali e dai termini specifici previsti per gli adempimenti.

Testo integrale

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