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Messaggio

Messaggio numero 7336 del 07-12-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce indicazioni agli operatori di sede per registrare correttamente le unità produttive nelle domande di CIGO dal 7 dicembre 2015, in coerenza con la circolare n. 197/2015, e per calcolare il limite delle 52 settimane nel biennio mobile tenendo conto anche delle CIGO antecedenti al 24 settembre 2015.

Istruzioni operative sulle unità produttive e sul computo delle settimane CIGO

Istruzioni operative sulle unità produttive e sul computo della CIGO

Il documento detta istruzioni agli operatori di sede addetti all’istruttoria delle domande di CIGO, con l’obiettivo di standardizzare gli archivi informatici delle prestazioni CIG e allinearli alla nozione di unità produttiva definita dalla circolare n. 197/2015. Le indicazioni riguardano sia la registrazione delle unità produttive sia la verifica del limite delle 52 settimane nel biennio mobile.

Registrazione delle unità produttive per le domande dal 7 dicembre 2015

Per le domande pervenute dal 7 dicembre 2015, i dati dell’unità produttiva comunicati devono essere registrati per la prima volta dall’operatore di sede come una nuova unità produttiva, secondo i criteri richiamati dal punto 1.4 della circolare n. 197/2015.

Ai fini della registrazione, l’operatore deve verificare che:

  • l’indirizzo dell’unità produttiva coincida con quello della sede legale;
  • qualora l’indirizzo sia diverso, esso si riferisca effettivamente a un diverso stabilimento, filiale o laboratorio distaccato dalla sede;
  • tale struttura presenti un’organizzazione autonoma, secondo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 197/2015.

Unità produttive nel settore edilizia e affini

Nel settore dell’edilizia e affini, il documento precisa che, per qualificare i cantieri come unità produttiva, la loro costituzione e il loro mantenimento devono avvenire in esecuzione di un contratto di appalto.

Inoltre, i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi, da indicare tramite la "data presunta fine cantiere" nel quadro B.

Le caratteristiche richieste devono essere dimostrate dall’azienda mediante allegazione alla domanda della relativa documentazione probatoria.

Computo del limite di 52 settimane nel biennio mobile

Ai fini del calcolo del limite di 52 settimane nel biennio mobile, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015 e richiamato al punto 2.3 della circolare n. 197/2015, devono essere considerati anche i periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015.

In fase di elaborazione della domanda sul Sistema Unico, devono quindi essere aggregati i periodi già fruiti da unità produttive preesistenti aventi il medesimo indirizzo.

Indicazioni operative sul Sistema Unico

Per l’elaborazione delle domande, gli operatori devono utilizzare i tasti:

  • "Controllo settimane";
  • "Seleziona UP".

La procedura informatica sarà successivamente adeguata per guidare gli operatori nella registrazione e nella successiva individuazione delle Unità Produttive associate alle domande presentate dal 7 dicembre 2015.

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