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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34439/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Viterbo (04/01/2024) per violazione di legge nell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente: il Procuratore generale ha sostenuto che, essendo diventata definitiva l'ultima sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma (15/12/2022, passata in giudicato il 01/03/2023) e avendo quella Procura generale già aperto il relativo procedimento esecutivo, la competenza per le questioni esecutive spettava alla Corte di appello di Roma ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p.; di conseguenza il GIP di Viterbo sarebbe stato privo di competenza a deliberare l'ordinanza che aveva applicato la continuazione e rideterminato la pena complessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione del Procuratore generale a proporre impugnazione dell'ordinanza esecutiva, ritenendo che non essendo stato parte nel procedimento esecutivo il Procuratore generale territoriale non potesse impugnare il provvedimento; la questione di merito sulla competenza del giudice dell'esecuzione non è stata esaminata. Il ricorso è stato quindi respinto come inammissibile, senza conseguenze in ordine alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 665 c.p.p., comma 2

    La norma individua il giudice competente in materia esecutiva in relazione all'ufficio che ha emesso l'ultimo provvedimento; la Corte ha riconosciuto che, ai fini della determinazione della competenza esecutiva, conta quale ultima decisione quella passata in giudicato presso la Corte di appello.

  • art. 655 c.p.p.

    Stabilisce quale pubblico ministero è legittimato a svolgere la funzione di parte nel procedimento esecutivo; la Corte ne ricava che la legittimazione ad assumere la qualità di parte spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato dall'art. 665.

  • art. 570 c.p.p., comma 1

    Definisce chi è parte legittimata ad impugnare; la Corte interpreta che solo chi è stato parte effettiva nel primo grado del procedimento (qui: il pubblico ministero che ha agito nel procedimento esecutivo) può proporre impugnazione.

  • art. 28 c.p.p.

    Norma sul conflitto di competenza tra organi giurisdizionali: la Corte osserva che non è applicabile a controversie tra pubblico ministero e giudice e, quindi, non può giustificare l'intervento del Procuratore generale come strumento per risolvere un presunto difetto di competenza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per l'assenza di pronunce sulle spese: la Corte dispone che, data la natura della parte ricorrente e l'inammissibilità del ricorso, non sono attribuite spese processuali.

Massime di principio

  • Solo il pubblico ministero che ha assunto la qualità di parte nel procedimento esecutivo è legittimato a proporre impugnazione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; il Procuratore generale presso la Corte di appello non può sostituirsi automaticamente a quel pubblico ministero salvo espressa previsione normativa.
  • La contestazione della competenza del giudice dell'esecuzione deve essere sollevata e tutelata dall'organo di pubblica accusa che ha partecipato al procedimento esecutivo; se l'organo che propone l'impugnazione non è parte nel processo, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione.
  • Il fatto che la decisione che ha inciso sulle posizioni processuali sia stata resa da un'altra autorità (es. Corte di appello) può radicare la competenza esecutiva in quell'ufficio ai sensi dell'art. 665 c.p.p., ma la valutazione di tale questione sostanziale non può essere effettuata in sede di legittimità quando l'appello è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Il conflitto di competenza disciplinato dall'art. 28 c.p.p. riguarda esclusivamente organi giurisdizionali e non può essere invocato per risolvere controversie tra la parte pubblica (PM) e il giudice dell'esecuzione.
  • Prima di proporre impugnazioni formali, è opportuno verificare quale ufficio del pubblico ministero abbia effettivamente esercitato la funzione di parte nel procedimento esecutivo; in assenza di tale legittimazione l'impugnazione sarà dichiarata inammissibile.

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