Messaggio numero 24341 del 05-10-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra il D.M. 7 marzo 2007, n. 45, che estende l’accesso alle prestazioni creditizie agevolate INPDAP a specifiche categorie di pensionati e dipendenti pubblici iscritti ad altre gestioni previdenziali. Vengono spiegate le modalità di iscrizione automatica, i termini per la non adesione e il recesso, il calcolo del contributo dello 0,15% sulle pensioni superiori a 600 euro, il relativo trattamento fiscale e le istruzioni operative per l’individuazione delle pensioni interessate e per l’aggiornamento delle procedure informatiche.
Accesso alle prestazioni creditizie agevolate INPDAP e contributo dello 0,15% per alcuni pensionati/dipendenti pubblici
D.M. 7 marzo 2007, n. 45: accesso alle prestazioni creditizie agevolate INPDAP
Il documento fornisce le prime istruzioni applicative del regolamento attuativo dell’art. 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP. Vengono individuati i destinatari, disciplinata l’iscrizione alla gestione unitaria, definite le modalità di non adesione e recesso, e indicate le regole per il prelievo contributivo e per la gestione informatica delle posizioni pensionistiche interessate.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa richiamata è la seguente:
- comma 245 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito presso l’INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per gli iscritti;
- art. 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha esteso l’accesso alle prestazioni creditizie agevolate anche ad altre categorie di soggetti;
- D.M. 7 marzo 2007, n. 45 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 10 aprile 2007, quale regolamento di attuazione.
Destinatari dell’estensione
L’art. 1 del decreto ministeriale individua come destinatari:
- i pensionati già dipendenti pubblici che percepiscono trattamento a carico delle gestioni pensionistiche INPDAP;
- i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
Per amministrazioni pubbliche, il documento riporta la definizione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, comprendente, tra gli altri, amministrazioni dello Stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, IACP, Camere di commercio, enti pubblici non economici, aziende e enti del SSN, ARAN e Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Iscrizione automatica alla gestione unitaria e diritto di recesso
L’art. 2 del D.M. 45 prevede l’iscrizione di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per i dipendenti in servizio e per i pensionati di cui sopra, con obbligo di versamento contributivo, salvo comunicazione di volontà contraria entro il termine previsto.
In particolare:
- l’iscrizione decorre dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, se non è stata comunicata la non adesione;
- i soggetti interessati possono recedere dall’iscrizione entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale sia stata applicata la ritenuta;
- la contribuzione è totalmente a carico dell’interessato e non è rimborsabile.
Misura del contributo e trattamento economico
Per i pensionati, l’aliquota contributiva è fissata allo 0,15% dell’ammontare lordo della pensione.
Il documento precisa che:
- non è dovuto alcun contributo per pensioni fino a 600,00 euro lorde mensili;
- la soglia di 600,00 euro è adeguata dall’INPDAP in relazione alle variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- il contributo è trattenuto mediante ritenuta mensile sugli emolumenti e decorre dalla data di iscrizione;
- la trattenuta avviene per 13 mensilità.
Pensioni considerate interessate e casistiche richiamate
Il documento interpreta il decreto nel senso che esso si applica anche ai soggetti collocati a riposo quando l’amministrazione di appartenenza aveva natura pubblica. In tale prospettiva, l’estensione riguarda anche specifiche pensioni:
- pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle abolite imposte comunali di consumo (categoria DZ n. 057):
- dirette e indirette con decorrenza dall’1 gennaio 1973;
- di reversibilità derivanti da pensioni dirette di cui sopra.
- pensioni a carico del Fondo delle Ferrovie dello Stato (categoria 024):
- dirette e indirette con decorrenza entro il 31 dicembre 1985;
- di reversibilità derivanti da pensioni dirette di cui sopra.
Il documento ricorda inoltre che dal 1° gennaio 1986, per effetto dell’art. 1 della legge n. 210/1985, è stato istituito l’Ente Ferrovie dello Stato, ente pubblico economico subentrato nei rapporti già facenti capo all’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.
Individuazione delle pensioni interessate ed esclusioni
Secondo le istruzioni operative, sono potenzialmente interessate tutte le categorie di pensione in funzione del rapporto di lavoro dipendente da aziende "statali o pubbliche" al momento della cessazione del rapporto.
Sono però espressamente escluse:
- pensioni sociali (categoria 077);
- assegni sociali (categoria 078);
- prestazioni agli invalidi civili (categoria 044);
- pensioni facoltative (categorie 030 e 031);
- pensioni della mutualità;
- pensioni a favore delle casalinghe (categorie 035 e 036);
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (categoria 043);
- assegni straordinari di sostegno al reddito (categorie 027, 028 e 029);
- pensioni a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (categorie 032, 033 e 034).
Per le pensioni individuate è stato memorizzato nel data base pensioni il valore “SI” nel campo GP1AN87A.
Non adesione e recesso: termini e modalità operative
Per i dipendenti in servizio e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ad altre gestioni previdenziali, l’iscrizione automatica decorre dal 1° novembre 2007 se entro il 31 ottobre 2007 non viene comunicata all’INPDAP la volontà di non aderire.
Le principali indicazioni operative sono le seguenti:
- ai pensionati potenzialmente interessati è stata inviata una lettera con il modulo per dichiarare la non adesione;
- la volontà contraria deve essere comunicata all’INPDAP;
- se la dichiarazione di non adesione è consegnata o inviata per posta o fax all’INPS entro il 31 ottobre 2007, essa è considerata valida e impedisce l’applicazione della trattenuta dello 0,15% già dalla prima rata di pensione di novembre;
- le sedi devono trasmettere tempestivamente all’INPDAP le comunicazioni pervenute.
È inoltre prevista la possibilità di recesso:
- entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la trattenuta;
- per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1° novembre 2007, il termine decorre dalla decorrenza della pensione, salvo che il pensionato esprima contestualmente alla domanda di pensione la volontà di non adesione;
- il termine per recedere indicato nel documento è il 30 aprile 2008;
- la dichiarazione di recesso presentata entro tale data consente di sospendere la trattenuta dalla rata del mese successivo;
- successivamente non è più possibile recedere.
Anche in questo caso, la trattenuta è a carico dell’interessato e non è rimborsabile.
Modalità di memorizzazione della non adesione o rinuncia
La non adesione o rinuncia viene registrata nel database pensioni:
- nel campo GP1AN87A con valore “NO”;
- nel campo GP1AN87D con la data di ricezione della rinuncia.
Il documento segnala che, in attesa della procedura informatica per l’acquisizione delle dichiarazioni, le Direzioni regionali sono state coinvolte per segnalare le non adesioni già presentate presso le sedi territoriali, così da evitare trattenute non dovute a partire da novembre.
Calcolo del contributo e registrazioni informatiche
Quando nel campo GP1AN87A risulta il valore “SI”, il contributo da trattenere dal 1° novembre 2007 è pari allo 0,15% dell’ammontare lordo della pensione.
Ai fini del calcolo, per ammontare lordo della pensione si intende l’importo complessivo al netto di:
- trattenute ex legge 335/1995;
- trattenuta per lavoro autonomo;
- trattenuta per lavoro all’estero.
Sono inoltre escluse dal calcolo:
- trattamenti di famiglia;
- indennità di accompagnamento;
- maggiorazione sociale.
Il documento precisa che il contributo è di fatto calcolato sull’importo memorizzato in GP5/GP6KC05E - GP5/GP6KE08E, è arrotondato al centesimo di euro per difetto e deve essere memorizzato nel database pensioni:
- nella sezione GP5/GP6, nel campo GP5/GP6HG02E con codice fondo GP5/GP6HG01 = 580;
- nella sezione GP8, nel campo GP8MD43E con codice fondo GP8MD42.
Trattamento fiscale del contributo
Il documento osserva che la legge non chiarisce espressamente il trattamento fiscale del contributo; tuttavia, poiché si tratta di contributo obbligatorio previsto da disposizione di legge, esso è considerato deducibile dall’imponibile IRPEF.
Di conseguenza, l’importo deve essere portato in diminuzione dell’imponibile mensile della pensione, indicato nel campo GP5HD03E.
Elenco delle aziende classificate come statali o pubbliche
Per evitare valutazioni non uniformi tra le sedi sulla natura “statale o pubblica” delle aziende, è disponibile su Intranet, nell’area "Assicurato/pensionato", la voce:
- "DM 45/07: Accesso alle prestazioni creditizie INPDAP".
L’elenco serve a verificare se il soggetto che presenta domanda di pensione, e il cui ultimo rapporto di lavoro dipendente è stato con una di tali aziende, sia destinatario della trattenuta dello 0,15%.
Ricostituzione batch e aggiornamenti procedurali
Le pensioni individuate saranno ricostituite con procedura batch prima dell’estrazione della rata di novembre. L’esito dell’elaborazione sarà comunicato con successivo messaggio.
Il documento segnala inoltre che:
- i moduli di domanda di liquidazione e di ricostituzione sono in fase di integrazione con un modello per la dichiarazione di non adesione/rinuncia;
- il modello TE08 è stato aggiornato per riportare la trattenuta del contributo.
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