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Messaggio

Messaggio numero 29469 del 22-9-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS illustra le principali novità della legge 23 agosto 2004, n. 243: certificazione del diritto a pensione per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2007 e facoltà di rinuncia all’accredito contributivo per alcuni lavoratori dipendenti privati, con conseguente corresponsione al lavoratore della quota contributiva e disciplina fiscale correlata. Vengono inoltre descritte le prime iniziative organizzative dell’Istituto, tra cui numero verde, procedure informatiche, comunicazioni agli assicurati e supporto delle strutture territoriali.

Legge delega in materia pensionistica e prime indicazioni INPS

Legge delega in materia pensionistica: prime indicazioni operative INPS

Il documento fornisce le prime indicazioni applicative della legge 23 agosto 2004, n. 243, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004. La legge reca norme in materia pensionistica e deleghe al Governo in tema di previdenza pubblica, previdenza complementare, occupazione stabile e riordino degli enti previdenziali e assistenziali.

Certificazione del diritto a pensione

L’articolo 1, commi 3, 4 e 5, introduce la possibilità per il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge di ottenere la certificazione del diritto a pensione.

In particolare:

  • il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, di anzianità o per la pensione nel sistema contributivo consegue il diritto alla prestazione secondo la normativa previgente;
  • può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto;
  • i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto sono computati, ai fini del calcolo della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della nuova legge;
  • il lavoratore può esercitare il diritto alla pensione in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti, indipendentemente da successive modifiche normative.

Il messaggio chiarisce che la certificazione rilasciata dall’INPS costituisce una garanzia della possibilità di accedere alla pensione e del relativo importo secondo la normativa vigente al momento della maturazione dei requisiti. La domanda di certificazione può essere presentata in qualsiasi formato, anche se è stato predisposto un apposito modulo disponibile su Internet e Intranet dell’Istituto.

Rinuncia all’accredito contributivo e incentivo al posticipo del pensionamento

L’articolo 1, commi da 12 a 17, disciplina una misura per incentivare il posticipo del pensionamento nel periodo 2004-2007, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano già maturato i requisiti minimi previsti dalle tabelle richiamate dall’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La disciplina prevede che tali lavoratori possano rinunciare all’accredito contributivo relativo:

  • all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • alle forme sostitutive della medesima.

Gli effetti della rinuncia sono i seguenti:

  • viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro verso tali forme assicurative;
  • ciò decorre dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data di esercizio della facoltà;
  • la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare è corrisposta integralmente al lavoratore.

Il trattamento pensionistico liquidato al momento del pensionamento è pari a quello che sarebbe spettato alla prima scadenza utile successiva all’esercizio della facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata a quella data. Restano comunque salvi gli adeguamenti per rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo.

Profili fiscali

Il comma 14 modifica l’articolo 51, comma 2, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungendo la lettera i-bis).

La nuova disposizione include tra i redditi di lavoro dipendente non imponibili, ai fini della determinazione del reddito, le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo, limitatamente al periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Il messaggio evidenzia quindi che tali importi non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF e vengono corrisposti interamente al lavoratore.

Attuazione, verifica e abrogazioni

Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

È inoltre previsto che entro il 30 giugno 2007 il Governo proceda a una verifica dei risultati del sistema di incentivazione, per valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tale fine il Governo utilizza i dati del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e svolge, nel primo semestre 2007, una consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il comma 17 dispone infine l’abrogazione dell’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che aveva introdotto incentivi all’occupazione dei lavoratori anziani.

Prime iniziative organizzative dell’Istituto

Considerato il numero potenzialmente elevato di lavoratori interessati, l’INPS segnala una serie di iniziative per garantire assistenza informativa e operativa:

  • istituzione del numero verde dedicato 800901080, con specifici strumenti informativi e tecnici per il personale addetto;
  • realizzazione, nelle procedure “Gestione domande” e “Procedura pensioni”, delle funzioni per la gestione della domanda di certificazione, l’elaborazione del conto, il rilascio della certificazione e la simulazione del calcolo della pensione;
  • invio di una comunicazione ai lavoratori che, sulla base degli archivi contributivi, potrebbero raggiungere entro il 30 giugno 2004 i requisiti di età e contribuzione, per informarli della possibilità di ottenere la certificazione del diritto a pensione e di rinunciare all’accredito contributivo;
  • predisposizione di un manuale operativo con analisi organizzativa e flussi di attività del processo produttivo, con successiva pubblicazione sui siti della Direzione Centrale Organizzazione e della Direzione Centrale delle Prestazioni;
  • realizzazione di schede informative e di quesiti frequenti, da diffondere con messaggio separato e da rendere disponibili su Internet e Intranet.

Il documento precisa inoltre che tutte le strutture dell’Istituto sono impegnate nell’assistenza e che le “Isole di Consulenza” devono fornire ai richiedenti pensione di anzianità tutte le informazioni e la consulenza necessarie per consentire una scelta consapevole sull’eventuale rinuncia all’accredito contributivo. Maggiori dettagli organizzativi saranno comunicati con successiva circolare.

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