L.R. Basilicata 29/2023
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1989, N. 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 7/1989 sulla concessione di contributi regionali agli enti beneficiari: la Giunta dispone i contributi in base al volume di attività rendicontata, previa presentazione entro il 31 ottobre del programma per l’anno successivo e del piano finanziario. Previsti erogazione semestrale anticipata, rendiconto entro il 31 marzo e revoca in caso di difformità.
Modifiche alla disciplina regionale dei contributi agli enti/associazioni beneficiari
Modifiche alla disciplina dei contributi regionali agli enti beneficiari
La legge regionale Basilicata 4 agosto 2023, n. 29 interviene sulla L.R. 4 aprile 1989, n. 7, aggiornando le regole per la concessione e l’erogazione dei contributi regionali agli enti destinatari. La disciplina resta circoscritta alla Regione Basilicata e definisce criteri, adempimenti e controlli connessi al finanziamento delle attività associative.
Criterio di concessione dei contributi
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede con proprio atto a disporre la concessione dei contributi in favore degli enti indicati dalla legge del 1989. La ripartizione deve avvenire in rapporto al reale volume di attività rendicontata da ciascuna associazione, sulla base della documentazione prevista dalla disciplina sull’istruttoria e sul rendiconto.
Programmazione annuale e documentazione da presentare
Ai fini della formazione del piano di riparto, gli aventi diritto devono presentare alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l’anno successivo e il relativo piano finanziario. La previsione consente quindi alla Regione di programmare i contributi sulla base di una domanda annuale formalizzata e di un quadro economico preventivo.
Modalità di erogazione dei contributi
I contributi sono erogati in rate semestrali anticipate. La prima rata è disposta dalla Giunta contestualmente alla concessione del contributo. Per ottenere la rata successiva, gli enti beneficiari devono presentare una relazione sull’attività svolta, così da consentire la verifica dell’avanzamento delle iniziative finanziate.
Rendicontazione e controlli
Entro il 31 marzo dell’anno successivo, gli aventi diritto devono presentare alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte e i relativi conti consuntivi. La Giunta verifica la coerenza tra quanto realizzato e quanto programmato, nonché la corrispondenza con gli obiettivi istituzionali previsti dagli statuti degli enti beneficiari.
Revoca del contributo
Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati oppure rispetto agli obiettivi istituzionali prescritti dagli statuti degli enti aventi diritto, dispone la revoca del contributo. La norma introduce quindi un meccanismo di controllo sostanziale sull’utilizzo delle risorse e sulla coerenza dell’attività finanziata.
Regime finanziario
La legge dichiara espressamente che dall’attuazione non derivano ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale. Non sono previsti profili transitori o limiti temporali di efficacia diversi da quelli ordinari della disciplina modificata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 ago 2023L.R. Basilicata 28/2023
- Legge · 4 ago 2023L.R. Basilicata 30/2023
- Legge · 4 ago 2023L.R. Basilicata 31/2023
- Legge · 4 ago 2023L.R. Basilicata 32/2023
- Legge · 1 ago 2023L.R. Basilicata 23/2023
- Legge · 1 ago 2023L.R. Basilicata 22/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →