Cassazione Civile, Ordinanza n. 27874/2026 del 27/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società cooperativa ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ricostruito sulla base di contabilità parallela rinvenuta in un locale ammezzato di proprietà di terzi, distinto e non collegato ai locali per i quali era stata rilasciata l’autorizzazione giudiziale all’accesso. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso per mancanza di delega del sottoscrittore dell’avviso. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 4157/2020, depositata il 23 luglio 2020, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ammettendo la produzione documentale e ritenendo provata la delega. La contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione del contraddittorio e delle norme processuali, per non essere stata esaminata la sua costituzione e per non essere stata accolta la richiesta di differimento dell’udienza, della quale aveva appreso tramite interrogazione telematica; (2) violazione delle norme sulla costituzione in appello e sull’onere probatorio, perché non sarebbe stata fornita prova univoca e completa della notificazione dell’appello, che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; (3) violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 14 Cost., per l’illegittima acquisizione e utilizzazione della contabilità extracontabile rinvenuta in locali nella disponibilità di terzi e non compresi nell’autorizzazione all’accesso; (4) violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per la ritenuta ritualità della delega al funzionario firmatario dell’avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi: esaminati i fascicoli di merito, ha ritenuto regolare la notificazione e ha confermato che la contribuente non si era costituita nei termini; la trasmissione del dispositivo da parte della segreteria non provava la ritualità della costituzione. Ha accolto il terzo motivo, ritenendo illegittima l’acquisizione della documentazione rinvenuta in un locale di proprietà di terzi, distinto e non collegato ai luoghi per i quali era stata autorizzata l’ispezione e in assenza della specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La documentazione così acquisita non poteva fondare l’atto impositivo. Il terzo motivo è stato assorbente, sicché la Corte non ha esaminato il quarto motivo sulla delega. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha definito la controversia accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. L’Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese, liquidate in euro 310, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
La proprietà di terzi, per sé stessa, indica un domicilio non violabile in difetto di specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria, donde la documentazione così indebitamente acquisita non può essere posta a fondamento di atti impositivi.
La documentazione acquisita durante l’accesso in un locale di proprietà di terzi, distinto e non collegato ai luoghi coperti dall’autorizzazione, non può essere utilizzata per fondare l’accertamento in assenza di specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
art. 14 Cost.
La proprietà di terzi, per sé stessa, indica un domicilio non violabile in difetto di specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria, donde la documentazione così indebitamente acquisita non può essere posta a fondamento di atti impositivi.
La garanzia costituzionale del domicilio impedisce l’acquisizione e l’utilizzo fiscale di documenti reperiti in locali di proprietà di terzi non compresi nell’autorizzazione all’accesso, in mancanza di specifica autorizzazione giudiziaria.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile rinvenuta in un locale di proprietà di terzi, distinto e non collegato ai luoghi per i quali è stata autorizzata l’ispezione, non può essere acquisita e utilizzata a fondamento di un atto impositivo senza una specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
- La trasmissione alla parte del dispositivo da parte della segreteria non dimostra, di per sé, la ritualità della costituzione in giudizio; la regolarità della costituzione va verificata sulla base degli atti e dei fascicoli processuali.
Come è indicizzato
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