Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27874/2026 del 27/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società cooperativa ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ricostruito sulla base di contabilità parallela rinvenuta in un locale ammezzato di proprietà di terzi, distinto e non collegato ai locali per i quali era stata rilasciata l’autorizzazione giudiziale all’accesso. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso per mancanza di delega del sottoscrittore dell’avviso. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 4157/2020, depositata il 23 luglio 2020, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ammettendo la produzione documentale e ritenendo provata la delega. La contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione del contraddittorio e delle norme processuali, per non essere stata esaminata la sua costituzione e per non essere stata accolta la richiesta di differimento dell’udienza, della quale aveva appreso tramite interrogazione telematica; (2) violazione delle norme sulla costituzione in appello e sull’onere probatorio, perché non sarebbe stata fornita prova univoca e completa della notificazione dell’appello, che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; (3) violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 14 Cost., per l’illegittima acquisizione e utilizzazione della contabilità extracontabile rinvenuta in locali nella disponibilità di terzi e non compresi nell’autorizzazione all’accesso; (4) violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per la ritenuta ritualità della delega al funzionario firmatario dell’avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi: esaminati i fascicoli di merito, ha ritenuto regolare la notificazione e ha confermato che la contribuente non si era costituita nei termini; la trasmissione del dispositivo da parte della segreteria non provava la ritualità della costituzione. Ha accolto il terzo motivo, ritenendo illegittima l’acquisizione della documentazione rinvenuta in un locale di proprietà di terzi, distinto e non collegato ai luoghi per i quali era stata autorizzata l’ispezione e in assenza della specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La documentazione così acquisita non poteva fondare l’atto impositivo. Il terzo motivo è stato assorbente, sicché la Corte non ha esaminato il quarto motivo sulla delega. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha definito la controversia accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. L’Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese, liquidate in euro 310, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    La proprietà di terzi, per sé stessa, indica un domicilio non violabile in difetto di specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria, donde la documentazione così indebitamente acquisita non può essere posta a fondamento di atti impositivi.

    La documentazione acquisita durante l’accesso in un locale di proprietà di terzi, distinto e non collegato ai luoghi coperti dall’autorizzazione, non può essere utilizzata per fondare l’accertamento in assenza di specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

  • art. 14 Cost.

    La proprietà di terzi, per sé stessa, indica un domicilio non violabile in difetto di specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria, donde la documentazione così indebitamente acquisita non può essere posta a fondamento di atti impositivi.

    La garanzia costituzionale del domicilio impedisce l’acquisizione e l’utilizzo fiscale di documenti reperiti in locali di proprietà di terzi non compresi nell’autorizzazione all’accesso, in mancanza di specifica autorizzazione giudiziaria.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile rinvenuta in un locale di proprietà di terzi, distinto e non collegato ai luoghi per i quali è stata autorizzata l’ispezione, non può essere acquisita e utilizzata a fondamento di un atto impositivo senza una specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
  • La trasmissione alla parte del dispositivo da parte della segreteria non dimostra, di per sé, la ritualità della costituzione in giudizio; la regolarità della costituzione va verificata sulla base degli atti e dei fascicoli processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.