Messaggio numero 437 del 31-01-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento riepiloga la disciplina, dopo la depenalizzazione del 2016, dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali, distinguendo tra illecito penale e amministrativo in base alla soglia di euro 10.000 annui. Precisa inoltre, sulla base di circolari, nota ispettiva e arresti della Cassazione, il criterio temporale corretto per calcolare l’importo rilevante ai fini della punibilità: il periodo di riferimento va dal 16 gennaio al 16 dicembre, secondo la competenza contributiva. Viene confermato anche il termine di tre mesi per il versamento tardivo che esclude punibilità e sanzione amministrativa.
Chiarimenti sulla soglia annua di euro 10.000 per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali
Omesso versamento delle ritenute previdenziali: disciplina e criteri di calcolo della soglia
Il documento chiarisce la disciplina dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali dopo la depenalizzazione introdotta dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. L’obiettivo è definire il corretto criterio di calcolo della soglia annua di euro 10.000, che distingue tra illecito penale e illecito amministrativo.
Quadro normativo
L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
La norma prevede che:
- l’omesso versamento delle ritenute per importi superiori a euro 10.000 annui resti punito penalmente;
- l’omesso versamento di importo non superiore a euro 10.000 annui costituisca illecito amministrativo.
Soglia di punibilità e regime sanzionatorio
Per le omissioni superiori alla soglia annua di euro 10.000, il datore di lavoro è soggetto a:
- reclusione fino a tre anni;
- multa fino a euro 1.032.
Per le omissioni non superiori a euro 10.000 annui, si applica invece:
- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
È inoltre richiamata la previsione secondo cui il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Periodo da prendere a riferimento per il calcolo della soglia
La circolare INPS n. 121 del 5 luglio 2016 ha precisato che, ai fini della verifica del superamento della soglia di euro 10.000 annui, occorre considerare l’anno civile, cioè il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.
In tale impostazione, concorrono al raggiungimento della soglia:
- i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente, da effettuare entro il 16 gennaio;
- fino ai versamenti relativi al mese di novembre dell’anno considerato, da effettuare entro il 16 dicembre.
Secondo tale criterio, l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento richiede una previa consuntivazione dell’intero importo omesso nel periodo annuo di riferimento.
Successivi chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto successivamente superando i chiarimenti forniti dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 9099 del 3 maggio 2016, poi recepiti dall’INPS nella circolare n. 121.
Con nota n. 8376 del 25 settembre 2017, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 39882 del 2017, l’Ispettorato ha chiarito che la verifica dell’omissione deve essere effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, facendo riferimento:
- alla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo, relativo al mese di gennaio, con scadenza il 16 febbraio;
- fino alla scadenza dell’ultimo versamento, relativo al mese di dicembre, con scadenza il 16 gennaio dell’anno successivo.
Orientamento delle Sezioni Unite Penali
La questione interpretativa sulla corretta determinazione dell’importo complessivo annuo superiore a euro 10.000 è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.
Con informazione provvisoria n. 1, allegato 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, le Sezioni Unite hanno precisato che, nell’individuazione dell’importo annuo, occorre fare riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, cioè al periodo:
- 16 gennaio – 16 dicembre,
- relativo alle retribuzioni corrisposte rispettivamente nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso.
Conferma finale degli orientamenti amministrativi
Il documento conclude che, alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite, restano confermate le indicazioni formulate dall’Istituto, cioè il criterio di calcolo già adottato per l’individuazione della soglia annua di euro 10.000 e per la distinzione tra illecito penale e amministrativo.
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