LEGGE 4 marzo 1958, n. 174
Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola i contributi statali e provinciali agli Enti provinciali per il turismo, i criteri di assegnazione (importanza turistica, patrimonio alberghiero, movimento dei forestieri), contributi una tantum ad enti no‑profit per turismo sociale/giovanile, controlli contabili tramite revisori e specifiche autorizzazioni di spesa espresse in lire per gli esercizi 1957‑59 e successivi. Numerose disposizioni sono state successivamente abrogate (anche dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) e gli stanziamenti e riferimenti temporali sono storici.
Finanziamento e disciplina degli Enti provinciali per il turismo
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