L.R. Abruzzo 1/2023
Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73 comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Pagamento a favore di FORMEZ PA della quota associativa annualita' 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce per la Regione Abruzzo un debito fuori bilancio derivante dal pagamento della quota associativa 2019 dovuta per l’adesione a FORMEZ PA. Stanzia a copertura 5.000 euro sul bilancio 2022. La norma è una misura puntuale, riferita a un obbligo già maturato e sostanzialmente esaurita con il pagamento.
Riconoscimento di un debito fuori bilancio per quota associativa FORMEZ PA 2019
Riconoscimento di un debito fuori bilancio per quota associativa FORMEZ PA 2019
La legge regionale disciplina un intervento puntuale della Regione Abruzzo, finalizzato al riconoscimento di un debito fuori bilancio collegato a un’obbligazione già maturata per l’adesione a FORMEZ PA. Si tratta di una norma a contenuto essenzialmente finanziario-contabile, con effetti riferiti a una specifica annualità ormai conclusa.
Ambito e contenuto del riconoscimento
La Regione Abruzzo riconosce, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, il debito fuori bilancio derivante dal pagamento della quota associativa per l’anno 2019 relativa all’adesione della Regione stessa a FORMEZ PA, richiamata come adesione già prevista dalla legge regionale n. 5 del 2013.
Copertura finanziaria
L’onere connesso al riconoscimento del debito è quantificato in euro 5.000,00 e trova copertura nelle risorse già allocate nel bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11450, articolo 3.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica. Il provvedimento ha natura puntuale e riferita a un debito relativo all’annualità 2019, quindi oggi è sostanzialmente esaurito nei suoi effetti operativi.
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