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Messaggio

Messaggio numero 269 del 23-01-2025

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'art.11 della legge n.203/2024 amplia l'interpretazione di "attività stagionali" includendo anche attività per intensificazioni periodiche o esigenze tecnico-produttive definite dai contratti collettivi. L'esenzione del contributo addizionale NASpI prevista dall'art.2, c.29, lett. b) della legge n.92/2012 rimane però limitata alle attività elencate nel D.P.R. 7/10/1963, n.1525: quindi per i lavoratori assunti per le nuove tipologie definite "stagionali" è dovuto il contributo addizionale (1,4%) e l'incremento dello 0,5% ai rinnovi. I datori devono indicare in UniEmens l'elemento qualifica 3 con il valore "S" (Stagionale, restanti tipologie).

Art. 11 legge 13 dicembre 2024, n. 203 — interpretazione autentica della nozione di "attività stagionali" e impatti sul contributo addizionale NASpI

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