Messaggio numero 188 del 17-01-2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge 30/12/2024 n.207 ha introdotto il comma 3-bis all'art.33 del d.lgs.62/2024: fino al 31/12/2025 le visite di revisione per soggetti con patologie oncologiche possono essere definite sugli atti ai sensi dell'art.29-ter (salva la facoltà dell'interessato di richiedere la visita diretta entro 40 giorni). Il comma 168 ha inserito l'art.33-bis che, per il 2025, obbliga l'INPS a effettuare un'unica visita per accertamenti contestuali assistenziali e previdenziali (anche per revisioni se gli accertamenti sono distanziati non oltre tre mesi), integrando la commissione se necessario. Il messaggio fornisce indicazioni operative: valutazione sugli atti per oncologia e patologie non oncologiche secondo le regole transitorie, verifiche procedure SIGAS/CIC/VOA prima della convocazione, modalità di convocazione e comunicazione, redazione di verbali distinti quando richiesto, attenzione all'anamnesi lavorativa e urgenza per i casi oncologici.
Istruzioni operative per accertamenti sanitari e revisioni di disabilità/invalidità (Legge di Bilancio 2025, commi 167-168)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 17 gen 2025Messaggio numero 184 del 17-01-2025
- Messaggio · 16 gen 2025Messaggio numero 157 del 16-01-2025
- Messaggio · 15 gen 2025Messaggio numero 148 del 15-01-2025
- Messaggio · 15 gen 2025Messaggio numero 149 del 15-01-2025
- Messaggio · 13 gen 2025Messaggio numero 111 del 13-01-2025
- Messaggio · 13 gen 2025Messaggio numero 112 del 13-01-2025
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →