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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38838/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra numerosi delitti di furto e di uso indebito di carte di pagamento commessi tra il 2019 e il 2021 e giudicati con cinque diverse sentenze. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 21/03/2024, ha riconosciuto la continuazione soltanto tra i reati contenuti in tre sentenze, respingendo la richiesta con riferimento ad altre due sentenze ritenendo che le condotte rappresentassero una inclinazione a delinquere e decisioni occasionali, non un programma criminoso unitario sin dall'origine. Costa ha impugnato l'ordinanza per vizio motivazionale e manifesta illogicità, rilevando che i reati ritenuti non uniti sono analoghi per modalità, luoghi e prossimità temporale a quelli già considerati in continuazione dal giudice della cognizione, e che il Tribunale non ha spiegato le ragioni della diversa valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio davanti a diverso giudice. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può ignorare la valutazione già operata in sede di cognizione circa l'esistenza del vincolo della continuazione senza indicare specifiche e significative ragioni che giustifichino il dissenso. Nel caso concreto la motivazione del Tribunale è stata ritenuta carente perché non ha adeguatamente confrontato la propria valutazione con le decisioni favorevoli già assunte dai giudici della cognizione né ha spiegato perché i fatti ritenuti omogenei non partecipino di un medesimo disegno criminoso. Per questi motivi la decisione è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che disciplina la domanda al giudice dell'esecuzione per la valutazione di circostanze rilevanti ai fini dell'esecuzione, tra cui il riconoscimento del vincolo della continuazione; il giudice deve valutare la richiesta ma tenere conto della precedente valutazione in sede di cognizione.

  • Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Rv. 252781

    Giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice dell'esecuzione non può prescindere dalla valutazione già operata in fase di cognizione ai fini del riconoscimento della continuazione, salvo specifiche e significative ragioni che giustifichino il diverso esito.

  • Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023 (depositata 2024), Rv. 285809

    Precedente che ribadisce l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare il disconoscimento del vincolo della continuazione quando i reati oggetto della richiesta si collocano nello stesso arco temporale e presentano omogeneità con reati già ritenuti in continuazione dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può valutare liberamente la sussistenza del vincolo della continuazione, ma deve motivare in modo specifico e confrontarsi con le valutazioni già operate in sede di cognizione: non è sufficiente un'affermazione generica sulla "propensione a delinquere".
  • La prossimità temporale, l'identità o somiglianza delle modalità di commissione e la contiguità spaziale tra reati concorrenti rafforzano l'argomento per il riconoscimento della continuazione; se il giudice dell'esecuzione discorda rispetto ai giudici della cognizione deve indicare fatti o elementi distintivi concreti.
  • Se in sede di cognizione alcuni reati sono stati già dichiarati uniti in continuazione, il giudice dell'esecuzione ha un onere argomentativo maggiore per giustificare l'esclusione di altri reati analoghi posti in tempi ravvicinati.
  • La carenza motivazionale da parte del giudice dell'esecuzione espone la decisione a cassazione e a rinvio: in caso di annullamento il nuovo giudizio deve svolgersi davanti a diverso collegio o magistrato.
  • In casi simili al ricorrente conviene evidenziare nel ricorso le omologie fattuali (modalità, luoghi, vittime, complicità, tempi) e richiamare le valutazioni già assunte in sede di cognizione per porre l'onere al giudice dell'esecuzione di motivare il discenso.

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