Regolamento (UE) 2022/2436
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2436 del Consiglio del 12 dicembre 2022 che attua l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/2436 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Mali. In particolare, modifica l’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 per rivedere le motivazioni e i dati identificativi di cinque persone già soggette a misure restrittive. Le modifiche si inseriscono nel quadro delle misure adottate dall’UE nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, oppure di ostacolare la transizione politica e le elezioni.
Modifica l’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 aggiornando l’elenco delle persone soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Mali.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche elencate nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, nell’ambito del regime sanzionatorio UE relativo al Mali. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle motivazioni e delle informazioni identificative di cinque soggetti già inseriti nell’elenco, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica un elenco sanzionatorio esistente; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2436 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE relativo al Mali
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione europea adottate in considerazione della situazione in Mali. La finalità è limitata e puntuale: aggiornare l’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, rivedendo motivazioni e dati identificativi di cinque persone già sottoposte a misure restrittive.
Contesto e base giuridica
Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali, e in particolare dell’articolo 12, paragrafo 6. Nei considerando si ricorda che il Consiglio ha già istituito un quadro sanzionatorio aggiornato con il regolamento (UE) 2021/2201, attuativo della decisione (PESC) 2021/2208, che ha introdotto la possibilità di adottare ulteriori misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di minacce alla pace, alla sicurezza o alla stabilità del Mali, o di ostacolo alla transizione politica.
Ambito della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco dei soggetti designati ai sensi dell’articolo 2 ter del regolamento base.
Soggetti interessati e motivi delle designazioni
L’allegato sostituisce integralmente l’elenco precedente e riguarda cinque persone: Malick Diaw, Ismaël Wagué, Choguel Maïga, Ibrahim Ikassa Maïga e Adama Ben Diarra. Per tutti è indicata la data di inserimento nell’elenco al 4 febbraio 2022.
Le motivazioni comuni ruotano attorno a due nuclei principali:
- responsabilità per azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali;
- responsabilità, diretta o indiretta, nell’ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali, in particolare attraverso ritardi nell’organizzazione delle elezioni o nel rispetto della Carta di transizione.
Per alcuni soggetti il testo richiama anche il loro ruolo nel colpo di Stato del 18 agosto 2020 e l’appartenenza a strutture di transizione o a organi politici e militari rilevanti.
Elementi specifici emersi dall’allegato
Per Malick Diaw e Adama Ben Diarra, il Consiglio evidenzia il ruolo nel Consiglio nazionale di transizione e il ritardo nell’adozione della legge elettorale, ritenuto causa del rinvio delle elezioni e del conseguente slittamento della transizione.
Per Ismaël Wagué, il testo sottolinea il ruolo nel colpo di Stato del 2020 e, come ministro per la Riconciliazione, il blocco del comitato di monitoraggio dell’accordo di pace e riconciliazione, con sospensione delle riunioni del CSA da ottobre 2021 a settembre 2022.
Per Choguel Maïga e Ibrahim Ikassa Maïga, l’allegato mette in risalto il rinvio delle elezioni a seguito dell’annuncio e dello svolgimento delle Assise nazionali della rifondazione, nonché la presentazione di nuovi calendari elettorali giudicati incompatibili con la Carta di transizione.
Riferimenti al quadro regionale ECOWAS
Il testo richiama più volte le sanzioni individuali adottate dall’ECOWAS nel novembre 2021 nei confronti delle autorità di transizione, tra cui i soggetti elencati, per il ritardo nell’organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Viene inoltre ricordato che il 3 luglio 2022 l’ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone che l’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce integralmente l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 ter del regolamento base.
Aggiornamento delle persone elencate
L’allegato sostituisce il precedente elenco con cinque nominativi: Malick Diaw, Ismaël Wagué, Choguel Maïga, Ibrahim Ikassa Maïga e Adama Ben Diarra. Per ciascuno sono aggiornate o precisate le informazioni identificative, i motivi dell’inserimento e la data di inserimento nell’elenco, indicata per tutti come 4.2.2022.
Motivi dell’inserimento nell’elenco
Le motivazioni ruotano attorno alla responsabilità di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali e/o all’ostacolo al positivo completamento della transizione politica. Per alcuni soggetti viene evidenziato il ruolo nel colpo di Stato del 18 agosto 2020, nel rinvio delle elezioni, nell’attuazione o nel blocco della transizione politica e nell’adozione di un quadro normativo elettorale ritenuto incompatibile con la Carta di transizione.
Contesto normativo e rinvio ad atti precedenti
Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2017/1770, il regolamento (UE) 2021/2201 e la decisione (PESC) 2021/2208, che hanno istituito o aggiornato il quadro di misure restrittive nei confronti del Mali. È richiamata anche la decisione (PESC) 2017/1775, come modificata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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