Ordinanza ingiunzione o revoca n. 167 del 12/03/2026
Provvedimento del 12 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato Hanako s.r.l. per un impianto di videosorveglianza installato e funzionante in un esercizio di ristorazione in violazione degli obblighi di trasparenza, delle garanzie poste a tutela dei lavoratori e delle misure di sicurezza. In particolare, sono stati riscontrati l’assenza di idonea cartellonistica informativa in tutti gli ambienti ripresi, la mancanza al momento del controllo della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro e l’accesso alle immagini senza credenziali. È stata quindi irrogata una sanzione di 2.000 euro e ordinato di conformare il trattamento al GDPR entro 30 giorni, con specifiche prescrizioni su informativa e sicurezza.
Hanako s.r.l.: videosorveglianza in esercizio di ristorazione senza idonea informativa, senza previa autorizzazione ex art. 4 Statuto lavoratori e con misure di sicurezza inadeguate
Hanako s.r.l. - videosorveglianza in esercizio di ristorazione
Il provvedimento riguarda la società titolare di un’attività di ristorazione, destinataria di un procedimento sanzionatorio avviato a seguito di verifiche della Guardia di Finanza. Il Garante ha accertato criticità nell’uso di un impianto di videosorveglianza installato nei locali dell’esercizio.
Origine del procedimento e svolgimento degli accertamenti
La Guardia di Finanza di Roma ha trasmesso al Garante, il 25 febbraio 2025, il verbale relativo ai controlli eseguiti il 15 agosto 2024 presso l’esercizio della società. Nel corso delle verifiche è stato rilevato:
- un impianto di videosorveglianza composto da 4 telecamere esterne e 1 interna;
- la presenza di lavoratori nelle aree interessate dalle riprese;
- un solo cartello informativo, riferito a più ambienti situati su piani diversi;
- l’accesso alle immagini da parte del personale autorizzato senza utilizzo di credenziali.
È stato anche acquisito un atto dell’Ispettorato del lavoro di Padova-Rovigo, da cui risultava un’autorizzazione all’installazione del sistema solo a decorrere dal 31 ottobre 2024, dunque in data successiva al controllo.
Con nota del 17 dicembre 2025 l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione del principio di trasparenza, del principio di liceità in materia di controllo dei lavoratori e degli obblighi di sicurezza. Il titolare non ha presentato difese.
Quadro giuridico richiamato
Il Garante ha richiamato che l’uso di sistemi di videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare, tra l’altro:
- il principio di trasparenza e l’obbligo informativo di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR;
- il principio di liceità, con riguardo ai trattamenti dei lavoratori, in combinato disposto con l’art. 88 GDPR, l’art. 114 del Codice e l’art. 4 della l. 300/1970;
- il principio di integrità e riservatezza e le misure di sicurezza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR.
Sul piano delle regole speciali per i lavoratori, è stato ribadito che gli impianti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza possono essere installati solo per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, previa procedura sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Valutazioni sull’illecito trattamento
L’istruttoria ha confermato tre profili di illegittimità:
- informativa insufficiente: l’impianto era attivo e funzionante, ma privo di idonei cartelli informativi in tutti gli ambienti interessati;
- mancanza della previa autorizzazione: al momento del controllo non risultava ancora rilasciata l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, poi intervenuta solo successivamente;
- misure di sicurezza inadeguate: l’accesso alle immagini avveniva senza credenziali, circostanza ritenuta inidonea a garantire la riservatezza e a consentire la tracciabilità delle operazioni compiute sui dati.
Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 13 e 32 GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice e dell’art. 4 l. 300/1970.
Misure correttive ordinate
Poiché non risultava provato che le violazioni fossero cessate, il Garante ha adottato misure correttive ex art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, imponendo alla società di conformare il trattamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento mediante:
- apposita cartellonistica per rendere l’informativa agli interessati;
- misure tecniche e organizzative adeguate per consentire l’accesso alle immagini solo ai soggetti legittimati, nel rispetto delle prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro di Padova-Rovigo.
Per la violazione relativa al profilo lavoristico, il Garante ha osservato che l’autorizzazione è stata successivamente rilasciata e, per questo motivo, non ha ritenuto di adottare ulteriori misure correttive su tale specifico aspetto.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 13, 32 GDPR e 114 del Codice.
Nella quantificazione sono stati considerati, in particolare:
- la natura colposa della condotta;
- il fatto che la violazione dell’obbligo informativo potesse incidere su un’ampia platea di interessati, trattandosi di un esercizio aperto al pubblico;
- la rilevanza della mancata osservanza delle garanzie previste per il controllo a distanza dei lavoratori;
- la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza;
- l’assenza di precedenti specifici a carico del titolare.
Ulteriori disposizioni
Il Garante ha disposto:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
È stata inoltre richiamata la facoltà di ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti ispettivi
Il procedimento nasce da una trasmissione della Guardia di Finanza, che aveva inviato al Garante il verbale delle operazioni svolte presso la società nell’ambito di verifiche su un’attività di ristorazione. Durante il controllo del 15 agosto 2024 è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da quattro telecamere esterne e una interna, con lavoratori presenti nelle aree riprese. È stata inoltre rilevata una sola informativa cartellonistica, riferita a tre ambienti diversi, e l’accesso alle immagini da parte di personale autorizzato ma senza necessità di credenziali.
Violazioni contestate e quadro normativo
L’Autorità ha contestato la violazione del principio di trasparenza e dell’obbligo informativo ex artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR; la violazione del principio di liceità in relazione all’art. 114 del Codice e all’art. 88 GDPR, per il trattamento dei dati dei lavoratori senza previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 4 l. 300/1970; e la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR per l’assenza di adeguate misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza e della riservatezza delle immagini.
Valutazioni del Garante sulla videosorveglianza
Il Garante ha ribadito che la videosorveglianza integra un trattamento di dati personali e che gli interessati devono essere sempre informati prima di accedere a zone videosorvegliate, tramite cartelli chiari e ben posizionati. Ha richiamato anche le Linee guida EDPB n. 3/2019 e la propria precedente prassi in materia. Quanto ai lavoratori, ha ricordato che, quando dalle riprese deriva anche la possibilità di controllo a distanza, l’installazione è lecita solo per le finalità previste dalla legge e previa procedura di garanzia sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato.
Esito istruttorio e misure disposte
L’istruttoria ha confermato che l’impianto era attivo e funzionante senza idonei cartelli informativi, che al momento del controllo mancava l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e che l’accesso alle immagini avveniva senza credenziali, con conseguente inadeguatezza delle misure di sicurezza. Il Garante ha ritenuto il trattamento illecito, ha ordinato di conformare il trattamento entro 30 giorni e ha prescritto l’adozione di cartellonistica informativa e di misure tecniche e organizzative idonee a limitare l’accesso ai soli soggetti legittimati.
Sanzione e criteri di quantificazione
Tenuto conto della natura colposa della condotta, dell’ampia platea di interessati potenzialmente coinvolta in un esercizio pubblico, della reiterazione dei temi già oggetto di consolidati orientamenti e dell’assenza di precedenti specifici, il Garante ha determinato la sanzione in euro 2.000,00. La somma è stata irrogata ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, con richiamo ai criteri di cui all’art. 83, par. 2, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività.
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