Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 16/2013

Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 16/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda istituisce borse di studio per tirocini formativi, tirocini curriculari e attività di ricerca presso il Consiglio regionale e strutture utilizzate, anche a Bruxelles, con criteri di selezione, durata massima di 12 mesi e importi prefissati. Prevede un tetto annuo di spesa dal 2014 e abroga la precedente l.r. 11/1999.

Borse di studio per tirocini e attività di ricerca presso il Consiglio regionale lombardo

Borse di studio e tirocini presso il Consiglio regionale lombardo

La legge disciplina l’istituzione di borse di studio per favorire l’accesso di giovani laureati e studenti universitari alle attività del Consiglio regionale della Lombardia. La finalità è promuovere conoscenze ed esperienze nella pubblica amministrazione, con possibilità di svolgimento anche presso la sede regionale di Bruxelles.

Finalità e destinatari

Le borse di studio sono destinate a:

  • giovani neolaureati;
  • studenti universitari iscritti all’ultimo anno di corso.

Le attività possono riguardare sia tirocini sia attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale o altre strutture da esso utilizzate.

Programmazione annuale e limiti numerici

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina ogni anno:

  • il numero delle borse di studio, fino a un massimo di 35;
  • i criteri per la predisposizione dei bandi;
  • una riserva a favore delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999.

Tra le borse annualmente programmabili, non più di 5 possono essere attivate presso la sede della Regione a Bruxelles.

È previsto che l’assegnatario decada dal diritto alla borsa se non conclude il periodo previsto; restano comunque dovuti i compensi relativi al periodo effettivamente fruito fino alla decadenza. Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, comunque conferite.

Tirocini formativi e di orientamento per neolaureati

Per i tirocini destinati ai neolaureati, il Segretario generale approva i bandi sulla base dei criteri fissati dall’Ufficio di presidenza e previo parere della commissione consiliare competente.

I bandi devono indicare:

  • il progetto formativo, di durata non superiore a 12 mesi;
  • i titoli di studio richiesti, tra cui laurea triennale, laurea magistrale o master di primo e secondo livello;
  • l’importo della borsa di studio, pari al 60% dello stipendio tabellare iniziale lordo del personale regionale di categoria D, aumentato del 50% per i tirocini svolti a Bruxelles;
  • le modalità di selezione;
  • la percentuale di riserva per persone con disabilità;
  • eventuali ulteriori requisiti, compresi criteri di premialità per i residenti in Lombardia.

La selezione è pubblicizzata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione e presso le Università lombarde interessate.

Per l’ammissione sono richiesti:

  • laurea o master previsto dal bando, conseguito da non più di 36 mesi, con voto non inferiore al 90% del punteggio massimo attribuibile;
  • età non superiore a 30 anni;
  • godimento dei diritti civili e politici.

La valutazione è affidata a una commissione nominata dall’Ufficio di presidenza, composta da dirigenti del Consiglio regionale, della Regione o degli enti del sistema regionale. La partecipazione è gratuita, salvo rimborso spese. La valutazione tiene conto del voto di laurea, dei titoli attinenti al progetto e del colloquio attitudinale.

Tirocini curriculari con le Università lombarde

Il Consiglio regionale stipula convenzioni con le Università della Lombardia che attivano tirocini curriculari.

Il numero e le aree di svolgimento sono definiti annualmente dall’Ufficio di presidenza e resi pubblici con avviso sul sito del Consiglio, sul Bollettino ufficiale regionale e presso le Università interessate.

La congruità dei progetti formativi universitari è valutata dal dirigente della struttura ospitante. L’indennità di partecipazione, per la quota a carico del Consiglio regionale, è pari a 200 euro mensili.

Disciplina dello svolgimento del tirocinio

I tirocini si svolgono presso la sede del Consiglio regionale o in altre strutture utilizzate dall’ente, secondo quanto indicato nei bandi.

L’amministrazione consiliare definisce la disciplina dei rapporti con i tirocinanti, le modalità operative e la copertura assicurativa. Al termine del periodo, il tirocinante deve presentare una relazione sull’attività svolta al dirigente di assegnazione.

Il tirocinio formativo e di orientamento svolto regolarmente e con profitto dai neolaureati costituisce titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi regionali, con un punteggio pari al 50% di quello attribuito al servizio prestato in ruolo a tempo pieno. In ogni caso, il tirocinio non può determinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Consiglio regionale.

Attività di ricerca

Il Consiglio regionale promuove borse di studio per attività di ricerca, con il supporto operativo di Éupolis Lombardia, presso le proprie strutture.

Le borse:

  • hanno durata non superiore a 12 mesi;
  • sono attivate mediante convenzione con Éupolis, approvata dall’Ufficio di presidenza previo parere della commissione competente;
  • sono assegnate secondo i criteri previsti dalla convenzione.

Possono accedervi coloro che abbiano conseguito da non più di 36 mesi:

  • la laurea magistrale, oppure
  • un titolo post-laurea, come master di secondo livello, scuole di specializzazione o dottorato di ricerca,

purché abbiano età non superiore a 35 anni.

L’importo annuo lordo è pari al 75% dello stipendio tabellare lordo del personale regionale di categoria D, aumentato del 50% per le attività svolte a Bruxelles.

Regime finanziario

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti, a decorrere dal 2014, nel limite di 560.000 euro annui, mediante le risorse stanziate alla Missione 1, Programma 01 del bilancio di previsione 2014 e successivi, utilizzando anche quota parte dei risparmi derivanti dalla l.r. 3/2013.

Abrogazione e rinvio

La legge abroga la precedente l.r. 30 aprile 1999, n. 11, già riferita a borse di studio per tirocinio presso le strutture del Consiglio regionale. Il testo richiama inoltre il coordinamento con la normativa regionale previgente, come risultante dalle modifiche successive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.