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Ordinanza

Ordinanza del 21/04/2021 n. 10458 - Corte di Cassazione

IVA - Omessa dichiarazione - Assenza di operazioni imponibili - Eccedenza di imposta detraibile - Riporto nella dichiarazione dell'anno successivo - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione che aveva riconosciuto a una società in fallimento il diritto a riportare un credito IVA maturato nonostante l'omessa dichiarazione annuale. Si afferma il principio che, per la neutralità dell'IVA, l'eccedenza risultante da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari va riconosciuta se la detrazione è esercitata entro il termine biennale previsto e sussistono i requisiti sostanziali (acquisti da soggetto passivo, assoggettati a IVA e destinati a operazioni imponibili). Il ricorso è inoltre giudicato inammissibile per mancata contestazione del credito effettivamente controverso; non si statuise sulle spese per mancata costituzione delle altre parti.

IVA - Omessa dichiarazione e ammissibilità dell'eccedenza di imposta detraibile riportata nella dichiarazione dell'anno successivo

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