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Regolamento

R.R. TAA 79/2015

Approvazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo unificato approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L, per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e le disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale

Normativa regionaleR.R. TAA 79/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige, criteri, domande, valutazione, erogazione e controlli dei finanziamenti per iniziative di integrazione europea, cooperazione interregionale/transfrontaliera e attività di particolare interesse regionale, nonché le adesioni della Regione a enti e associazioni. Si applica alle iniziative finanziate realizzate dopo il 1° gennaio 2016.

Regolamento regionale su promozione dell'integrazione europea e patrocini per attività di interesse regionale

Regolamento per la promozione dell’integrazione europea e attività di interesse regionale

Il provvedimento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige, l’esecuzione del testo unificato in materia di promozione dell’integrazione europea e di sostegno a iniziative di particolare interesse per la Regione. Regola in particolare l’accesso ai finanziamenti, i criteri di valutazione, le modalità di erogazione, i controlli e le adesioni regionali a enti e organismi.

Ambito di applicazione e esclusioni

Il regolamento si applica alle iniziative regionali di promozione dell’integrazione europea e alla concessione di patrocini o finanziamenti per attività di particolare interesse regionale. Restano esclusi dal suo ambito:

  • le iniziative dirette della Regione realizzate in forma esclusiva o in collaborazione con altri enti o associazioni, deliberate dalla Giunta regionale;
  • gli interventi di cui alla lettera b) dell’art. 9 del testo unificato;
  • i finanziamenti conferiti dalla Regione alle Province autonome, su progetti presentati da queste ultime.

Finalità e tipologie di iniziative finanziabili

Le finalità dell’integrazione europea e della collaborazione interregionale e transfrontaliera sono perseguite tramite il sostegno alle iniziative previste dal testo unificato. Sono inoltre considerate iniziative di particolare importanza per la Regione quelle manifestazioni, attività ed eventi che valorizzano la Regione e i suoi interessi e favoriscono incontro, collaborazione e crescita sociale, civile e culturale delle popolazioni del territorio.

Soggetti beneficiari e priorità programmatiche

Possono accedere ai finanziamenti:

  • enti pubblici;
  • associazioni;
  • fondazioni;
  • comitati;
  • cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali, purché dotate di autonomia finanziaria propria e aventi sede e operatività nel territorio regionale.

Per cooperative e cooperative sociali l’attività, come definita dagli statuti, deve essere di carattere culturale. Tutti i beneficiari devono essere privi di scopo di lucro. La Giunta regionale individua, entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di svolgimento delle iniziative, le priorità programmatiche da considerare per la concessione dei finanziamenti.

Domanda di finanziamento e documentazione

La domanda va presentata su apposita modulistica regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da:

  • copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, se adottato; l’obbligo non vale per gli enti pubblici;
  • relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente;
  • relazione illustrativa dell’iniziativa programmata;
  • preventivo dettagliato delle spese e delle entrate presunte dell’iniziativa.

Termini, modifiche e comunicazioni

Le domande devono essere presentate:

  • entro il 30 novembre per iniziative da svolgersi nell’anno successivo;
  • entro il 30 aprile per iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell’anno in corso.

Sono ammesse, con decreto del dirigente competente e su richiesta motivata, variazioni di date o aspetti logistici, purché restino invariati natura e impegno finanziario dell’iniziativa. I beneficiari devono comunicare all’ufficio competente, entro un mese dalla data prevista di realizzazione, l’eventuale mancata effettuazione dell’iniziativa.

Valutazione delle domande e Comitato istruttorio

La valutazione è affidata a un Comitato, coordinato con le iniziative annuali delle Province autonome e articolabile in gruppi di lavoro distinti per provincia. Ne fanno parte:

  • il dirigente della struttura organizzativa;
  • il direttore dell’ufficio competente;
  • tre membri per ogni Provincia autonoma designati dalle rispettive amministrazioni.

La Giunta può nominare un componente sostituto per ciascuna Provincia autonoma. La valutazione attribuisce da 1 a 10 punti per ciascun criterio:

  • qualità dell’iniziativa e delle eventuali precedenti realizzazioni;
  • dimensione dell’iniziativa e coinvolgimento della popolazione regionale;
  • effetti duraturi sul tessuto sociale regionale;
  • affidabilità del richiedente nella presentazione dei preventivi, delle rendicontazioni e delle comunicazioni di mancata realizzazione.

Le iniziative con punteggio complessivo inferiore a 10 non sono ammesse al finanziamento. Il Comitato esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta istruttoria, sulla base della quale la Giunta definisce le iniziative finanziate.

Limiti al cumulo dei finanziamenti e visibilità del sostegno regionale

I soggetti diversi dagli enti pubblici non possono ottenere più di un finanziamento nell’anno solare per iniziative di integrazione europea e di interesse regionale considerate complessivamente. La stessa iniziativa non può essere finanziata più volte su richiesta di soggetti diversi.

I beneficiari devono dare adeguata evidenza del sostegno ricevuto dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e sono autorizzati a usare il relativo logo.

Spesa ammessa, disavanzo e volontariato

Per spesa ammessa si intende la spesa ritenuta congrua dall’amministrazione e direttamente riconducibile all’iniziativa. Il disavanzo è la differenza tra spesa ammessa ed entrate direttamente riferibili all’iniziativa.

Se alcune voci di spesa non sono riconosciute, anche per effetto delle priorità programmatiche, le entrate preventivate sono ridotte proporzionalmente ai fini del calcolo del disavanzo.

La spesa effettivamente sostenuta è l’importo complessivamente erogato per il completo svolgimento dell’iniziativa, esclusi i costi non ammessi. Il volontariato può essere valorizzato con importo orario convenzionale di 16 euro, aggiornabile dalla Giunta; tale importo non può superare il 25% della spesa effettivamente sostenuta e vale nei limiti di copertura del disavanzo.

Il finanziamento regionale non può superare la spesa effettivamente sostenuta già coperta da altre entrate; per i grandi eventi si considera l’ultimo triennio.

Disciplina del volontariato e documentazione

L’attività di volontariato non dà diritto ad alcun compenso. A prova dell’attività svolta, i beneficiari devono conservare un elenco firmato dal legale rappresentante con nominativi, ore prestate, tipologia delle prestazioni e luogo di svolgimento.

Per la liquidazione del contributo è richiesta una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che attesti la parte di attività svolta con volontari, il numero di ore prestate e l’assenza di altre agevolazioni, pubbliche o private, per la parte di lavoro volontario considerata.

Misura del contributo e modalità di erogazione

Le iniziative finanziabili possono ottenere un contributo fino all’80% della spesa ammessa. L’erogazione segue la disciplina del regolamento regionale del 4 marzo 2005, n. 5/L.

Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore alla spesa ammessa, il contributo e le entrate dichiarate sono ridotti proporzionalmente. Su richiesta motivata del beneficiario, la Giunta può:

  • rideterminare la percentuale di finanziamento entro il limite dell’80%, se in fase di realizzazione vi siano stati significativi scostamenti rispetto al preventivo;
  • rivedere la spesa ammessa mantenendo il contributo concesso, se la differenza tra spesa ammessa iniziale e revisionata non supera il 40%.

Per la stessa iniziativa non possono coesistere l’aumento del contributo e la revisione della spesa ammessa. Per i grandi eventi o iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000 euro, la Giunta può definire con singolo provvedimento le modalità di erogazione e gli eventuali anticipi.

Controlli, revoca e inibizione a presentare nuove domande

Sono previsti controlli a campione, di norma entro il limite del 5% delle dichiarazioni sostitutive rese annualmente in sede di richiesta di liquidazione. Se le spese effettivamente sostenute dichiarate superano 200.000 euro, i controlli possono essere affidati a esperti esterni all’amministrazione.

La revoca del contributo è disposta quando emergano gravi irregolarità, in particolare documentazione non riconducibile all’iniziativa finanziata, riferita sia a spese sia a entrate, ferme le conseguenze previste per le dichiarazioni non veritiere. I soggetti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere non possono presentare altre domande di contributo per i due anni successivi all’accertamento.

Adesioni della Regione a enti e organismi

La Regione può sostenere e aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che perseguono finalità europeistiche, di cooperazione interregionale e transfrontaliera o attività di particolare interesse regionale. L’adesione è deliberata dalla Giunta, valutando l’interesse regionale e le ricadute sulla comunità.

L’adesione può comportare:

  • il pagamento della quota di partecipazione prevista dall’atto costitutivo o stabilita dalla Giunta;
  • un contributo annuo per l’attività associativa e istituzionale;
  • un contributo una tantum per l’avvio dell’attività.

Le somme relative alla quota e al contributo una tantum sono erogate contestualmente alla concessione; il contributo annuo è erogato previa presentazione del bilancio di esercizio approvato dagli organi statutari e della documentazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

Decorrenza

Il regolamento si applica alle iniziative finanziate realizzate successivamente al 1° gennaio 2016.

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