Risposta n. 111 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che il corrispettivo è riferibile primariamente al patto di non concorrenza e, conformemente al Commentario OCSE, deve essere tassato esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario (Paese A) qualora risponda a esigenze di protezione aziendale e non costituisca remunerazione per attività lavorativa pregressa
Trattamento convenzionale del corrispettivo versato a fronte di un patto di non concorrenza
Il quesito
Se il corrispettivo pagato da una società italiana al manager dimissionario (residente nel Paese A) per un accordo di interruzione carica e patto di non concorrenza debba essere tassato in Italia (stato della fonte) o esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paese A
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che, assumendo la residenza fiscale del Manager nel Paese A, il diritto interno italiano qualifica l'importo come indennità di fine rapporto producente reddito in Italia e soggetto a ritenuta; tuttavia, alla luce della Convenzione e del Commentario OCSE (art. 15 del Modello OCSE), se il corrispettivo è effettivamente riferito esclusivamente al patto di non concorrenza e non è direttamente collegato a lavoro svolto prima della cessazione, la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato di residenza del beneficiario (Paese A). Il parere è condizionato alla verifica fattuale della prevalenza del patto di non concorrenza e resta salvo il potere dell'Amministrazione di accertamento in caso di profili abusivi
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