Cassazione Penale, Sentenza n. 10300/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di Torre Annunziata (20/11/2024) con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Napoli, gravemente indiziato di plurimi reati di usura, due estorsioni e detenzione di arma. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) per inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p., sostenendo l"insussistenza della "attualità" del pericolo di reiterazione dei reati e lamentando motivazione insufficiente e generica del Tribunale sul requisito di concretezza e attualità del pericolo. In subordine contesta l"inadeguatezza della decisione che ha escluso l"applicazione degli arresti domiciliari fuori regione (richiesti per Scalea), ritenendo che il Tribunale avrebbe adottato la misura cautelare carceraria in modo sproporzionato, basandosi acriticamente sui precedenti penali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo non consentito e manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale di Napoli aveva adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione valutando le concrete modalità della condotta (attività usuraria svolta in modo seriale e professionale, prestiti su lunghi archi temporali, disponibilità economica per erogare denaro) e i numerosi precedenti per contrabbando del Napoli, elementi che delineavano una scelta di vita criminale e la prognosi di reiterazione. Quanto alla misura, la Corte ha ritenuto coerente e motivata l"esclusione degli arresti domiciliari anche fuori regione, avendo il Tribunale evidenziato la capacità intimidatoria del Napoli, le dichiarazioni delle vittime, e l"ausilio pratico del nipote ancora presente sul territorio, fattori che rendevano verosimile l"esecuzione di ordini per la riscossione in caso di misura meno afflittiva. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge). La Corte rileva che l"impugnazione non ha contestato adeguatamente la motivazione del giudice di merito e quindi il motivo non era consentito o era infondato.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti della custodia cautelare (in particolare attualità del pericolo di reiterazione). La Corte ritiene che la valutazione dell"attualità possa fondarsi su una prognosi motivata sulle modalità concrete del fatto, sulla personalità e sul contesto, e non richiede la dimostrazione di specifiche occasioni immediate di recidiva.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Disposizione relativa all"esigenza cautelare per il pericolo di reiterazione. La Corte sottolinea che, dopo la modifica introdotta dalla legge n.47/2015, non è possibile desumere il pericolo esclusivamente dal "titolo di reato" in astratto; è invece necessario valutare la gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni (modalità, durata, serialità) per comprendere se la condotta sia occasionale o indice di scelta di vita criminale.
Modifica la disciplina cautelare prevedendo che il pericolo di reiterazione non possa essere desunto solo dalla gravità astratta del reato, ma richieda valutazione delle concrete modalità del fatto; principio applicato dalla Corte nel controllo della motivazione del Tribunale.
Regola la scelta delle misure cautelari personali; impone al giudice di motivare l"adeguatezza e la proporzionalità della misura adottata e, con le modifiche successive, di esplicitare le ragioni per le quali le misure meno afflittive sono inidonee. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto a tale obbligo motivazionale.
Prevede strumenti di controllo a distanza (es. controllo elettronico). La Corte osserva che l"esclusione degli arresti domiciliari può comportare implicitamente l"inopportunità di strumenti di controllo a distanza quando il giudice ritenga in radice inadeguata la misura fiduciaria.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente anche al pagamento di una somma a titolo di ammenda per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione non può essere desunto soltanto dal titolo astratto del reato: il giudice deve valutare le concrete modalità della condotta (serialità, durata, organizzazione, funzione reddituale) per stabilire se la condotta sia episodica o indici di una scelta di vita criminale.
- L"attualità del pericolo di reiterazione può essere fondata su una valutazione prognostica motivata che consideri personalità dell"imputato, modalità del fatto e contesto socio-ambientale; non è sempre necessario dimostrare specifiche occasioni immediate di recidiva.
- Quando si conferisce la custodia cautelare in carcere deve essere esplicitato perché le misure meno afflittive (arresti domiciliari, anche fuori regione, o controllo elettronico) sono inidonee: elementi quali capacità intimidatoria, coinvolgimento di terzi pronti ad eseguire ordini e paura delle vittime possono giustificare la maggiore afflittività.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi espressamente con la motivazione del giudice di merito; l"assenza di un reale contraddittorio con le argomentazioni del tribunale può rendere il motivo non consentito o inammissibile.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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