Ordinanza del 26/11/2020 n. 26968 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Prova esistenza negozio - Allegazione - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso per cassazione contro sentenza che ha confermato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo al 2004, imputando a G.G. (tramite l'interposta società semplice C.) una plusvalenza imponibile; CTP e CTR hanno rigettato i ricorsi e gli eredi hanno proposto cinque motivi di cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile o infondato, richiamando il principio secondo cui, nel processo tributario, il tema dell'esistenza, validità e opponibilità del negozio è acquisito per effetto delle allegazioni e dei documenti prodotti dal contribuente e può essere rilevato d'ufficio; ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva della normativa antielusiva del 2015. Ricorso inammissibile e condanna alle spese.
Processo tributario - Prova esistenza negozio - Allegazione - Sufficienza
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