Ordinanza del 25/11/2020 n. 26804 - Corte di Cassazione
IVA - Fattura - Deducibilità - Onere della prova spetta all'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità di costi di sponsorizzazione dichiarati da F.S. (Nice) per gli anni 2004-2007 ritenendoli inesistenti. CTP e CTR hanno riconosciuto la sponsorizzazione solo per il 30% sulla base delle dichiarazioni del legale rappresentante dell'associazione che ammetteva la restituzione del 70% delle somme. La Cassazione ha respinto i ricorsi, affermando il principio che la fattura costituisce di regola titolo per la detrazione IVA e la deducibilità dei costi, ma spetta all'Ufficio dimostrare l'inesistenza dell'operazione anche tramite elementi indiziari; ha altresì valutato questioni procedurali relative alla notificazione e al raddoppio dei termini, compensando le spese.
IVA - Fattura - Deducibilità - Onere della prova spetta all'Ufficio
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