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Ordinanza

Ordinanza del 13/08/2020 n. 17061 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso di Equitalia Sud s.p.a.: la mancata prova della notificazione dell’appello a un litisconsorte necessario non comporta l’inammissibilità del gravame tempestivamente notificato all’altro litisconsorte. La sentenza è cassata con rinvio alla CTR della Campania, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate e pronunciarsi sulle spese.

Cassazione dell’inammissibilità dell’appello tributario e integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Appello tributario e integrazione del contraddittorio

La Corte di cassazione esamina il ricorso di Equitalia Sud s.p.a. contro la declaratoria di inammissibilità del suo appello, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania. La questione riguarda le conseguenze della mancata prova della notificazione dell’appello a un litisconsorte necessario, l’Agenzia delle entrate.

Origine della controversia

Con sentenza n. 10/18/12, la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso di D.R.A. contro un’iscrizione ipotecaria effettuata nei suoi confronti quale socio di L. I. s.r.l. Equitalia Sud s.p.a. aveva appellato la decisione nei confronti del contribuente e dell’Agenzia delle entrate, ente impositore; entrambi avevano partecipato al giudizio di primo grado.

Con sentenza n. 269/07/13 del 20 maggio 2013, la CTR della Campania aveva dichiarato inammissibile l’appello. Pur risultando perfezionata la notificazione nei confronti del contribuente, Equitalia non aveva depositato la ricevuta di ritorno relativa alla notificazione all’Agenzia delle entrate. La CTR aveva ravvisato una violazione del contraddittorio, anche considerando che l’ente creditore non si era costituito.

Motivo di ricorso e principio applicato

Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 49 e 53, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 331 c.p.c. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe dovuto assegnare un termine per integrare il contraddittorio, anziché dichiarare inammissibile l’appello.

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. L’assenza della prova della notificazione a un litisconsorte necessario può comportare la nullità della notificazione e la mancata impugnazione della sentenza nei suoi confronti, ma non rende inammissibile l’appello tempestivamente proposto e regolarmente notificato all’altro litisconsorte. L’impugnazione tempestiva nei confronti di almeno uno degli altri litisconsorti impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e impone al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.

A sostegno di tale principio sono richiamate le pronunce della Cassazione n. 8065 del 21 marzo 2019, n. 27927 del 31 ottobre 2018, n. 19910 del 27 luglio 2018, n. 18364 del 31 luglio 2013, n. 11552 del 14 maggio 2013 e n. 3071 dell’8 febbraio 2011.

Esito e rinvio

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. La decisione è stata assunta il 5 marzo 2020 e depositata in cancelleria il 13 agosto 2020.

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