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Interpello

Risposta n. 380 del 18/09/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Trattamento fiscale della sentenza di revocatoria ordinaria fallimentare e di accordo transattivo (art. 8, comma 1, lett. e) Tariffa Parte I d.P.R. 131/1986 e art.29 TUR)

Il quesito

Il curatore chiede se la sentenza che accoglie l'azione revocatoria sia soggetta all'imposta di registro in misura fissa e, in caso di stipula di una transazione che risolve retroattivamente il conferimento di ramo d'azienda e dispone la retrocessione dei beni, quale sia la tassazione applicabile (registro, imposte ipocatastali), se vada applicato l'art.51 comma 4 TUR per il compendio aziendale, se sia corretto richiamare l'art.28 TUR per i terreni, come valutarne il valore rispetto alla perizia e se trovi applicazione l'art.52 comma 4 TUR per la valutazione catastale.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che la sentenza di accoglimento della revocatoria debba essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. e) (analoga a sentenze che dichiarano nullità/annullamento) e che, in caso di transazione con retrocessione dei beni, l'atto sia soggetto a tassazione proporzionale sul valore dei beni (immobili e compendio), con riferimento all'art.28 per i terreni; inoltre ritiene valida la perizia che attribuisce ai terreni valore agricolo inferiore a quello indicato nell'atto di conferimento.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia osserva che la qualificazione fiscale della sentenza va valutata caso per caso, ma in linea generale la sentenza favorevole di revocatoria determina inefficacia relativa e non effetti traslativi diretti, per cui trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. e). Quanto alla transazione, ai sensi dell'art.29 TUR l'imposta si applica in relazione agli obblighi che ne derivano: dall'atto esaminato emerge un trasferimento di proprietà dei beni (i rami d'azienda hanno perso natura imprenditoriale per cessata autorizzazione), perciò i terreni agricoli sono soggetti all'aliquota di registro del 15% e alle imposte ipocatastali (2% e 1%), i macchinari al 3%; non è applicabile l'art.51 comma 4 TUR per il trattamento da azienda né il regime di valutazione catastale dell'art.52 comma 4 (tale limitazione di rettifica opera solo per cessioni di immobili abitativi fra privati nelle condizioni previste). La base imponibile è il valore venale in comune commercio o il corrispettivo se superiore. Il parere è espresso sulla base dei fatti rappresentati dall'istante.

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