Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02132/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Nel corso di un giudizio di revocatoria fallimentare, la ricorrente aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia del verbale del comitato dei creditori del 20 aprile 2017, dichiarando di averne bisogno per esercitare il proprio diritto di difesa. Il giudice delegato aveva respinto l’istanza; il tribunale, investito del reclamo ex art. 26 l.fall., aveva confermato il diniego ritenendo che, pur essendo il verbale astrattamente accessibile in quanto atto della procedura, la reclamante non avesse indicato un concreto e apprezzabile interesse all’ostensione. Con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. la ricorrente ha dedotto la nullità del decreto per avere il tribunale deciso sulla base di argomentazioni non prospettate dalle parti e non sottoposte al contraddittorio, lamentando quindi violazione del giusto processo, decisione della c.d. terza via e carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il decreto del tribunale che respinge il reclamo avverso il diniego di esame e copia degli atti del fascicolo fallimentare non ha natura decisoria, perché non incide su situazioni giuridiche sostanziali ma solo su profili processuali connessi al diritto di difesa, ed è comunque privo di attitudine al giudicato, sicché la richiesta di accesso può essere riproposta e accolta se sorretta dall’indicazione del concreto interesse. Conseguentemente, la censura sulla pretesa nullità del provvedimento non è scrutinabile con ricorso ex art. 111 Cost.; le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato; il suo esito, nel caso dell’accesso agli atti, non dà luogo a decisione decisoria impugnabile ex art. 111 Cost.

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario è inammissibile contro un decreto privo di decisorietà e di attitudine al giudicato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il decreto del tribunale che respinge il reclamo contro il diniego di accesso e copia degli atti del fascicolo fallimentare non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. quando non abbia carattere decisorio e non produca giudicato sostanziale.
  • I provvedimenti sull’accesso agli atti della procedura concorsuale incidono su posizioni processuali collegate al diritto di difesa e sono, di regola, riproponibili; non determinano una preclusione definitiva alla richiesta.
  • L’ostensione degli atti fallimentari può essere negata se la parte istante non indica un concreto e apprezzabile interesse specifico alla visione o alla copia del documento richiesto.
  • La dedotta violazione del contraddittorio o la pretesa motivazione "a terza via" non è comunque esaminabile in sede di ricorso straordinario quando l’impugnazione sia proposta contro un provvedimento privo dei requisiti di decisorietà e definitività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.