Cassazione Civile, Ordinanza n. 02132/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Nel corso di un giudizio di revocatoria fallimentare, la ricorrente aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia del verbale del comitato dei creditori del 20 aprile 2017, dichiarando di averne bisogno per esercitare il proprio diritto di difesa. Il giudice delegato aveva respinto l’istanza; il tribunale, investito del reclamo ex art. 26 l.fall., aveva confermato il diniego ritenendo che, pur essendo il verbale astrattamente accessibile in quanto atto della procedura, la reclamante non avesse indicato un concreto e apprezzabile interesse all’ostensione. Con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. la ricorrente ha dedotto la nullità del decreto per avere il tribunale deciso sulla base di argomentazioni non prospettate dalle parti e non sottoposte al contraddittorio, lamentando quindi violazione del giusto processo, decisione della c.d. terza via e carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il decreto del tribunale che respinge il reclamo avverso il diniego di esame e copia degli atti del fascicolo fallimentare non ha natura decisoria, perché non incide su situazioni giuridiche sostanziali ma solo su profili processuali connessi al diritto di difesa, ed è comunque privo di attitudine al giudicato, sicché la richiesta di accesso può essere riproposta e accolta se sorretta dall’indicazione del concreto interesse. Conseguentemente, la censura sulla pretesa nullità del provvedimento non è scrutinabile con ricorso ex art. 111 Cost.; le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato; il suo esito, nel caso dell’accesso agli atti, non dà luogo a decisione decisoria impugnabile ex art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario è inammissibile contro un decreto privo di decisorietà e di attitudine al giudicato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il decreto del tribunale che respinge il reclamo contro il diniego di accesso e copia degli atti del fascicolo fallimentare non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. quando non abbia carattere decisorio e non produca giudicato sostanziale.
- I provvedimenti sull’accesso agli atti della procedura concorsuale incidono su posizioni processuali collegate al diritto di difesa e sono, di regola, riproponibili; non determinano una preclusione definitiva alla richiesta.
- L’ostensione degli atti fallimentari può essere negata se la parte istante non indica un concreto e apprezzabile interesse specifico alla visione o alla copia del documento richiesto.
- La dedotta violazione del contraddittorio o la pretesa motivazione "a terza via" non è comunque esaminabile in sede di ricorso straordinario quando l’impugnazione sia proposta contro un provvedimento privo dei requisiti di decisorietà e definitività.
Come è indicizzato
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