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Messaggio

Messaggio numero 27690 del 7-9-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS dà istruzioni operative sulla proroga del trattamento di mobilità per il 2004 a favore di ex dipendenti dei Consorzi Agrari, distinguendo tra 225 lavoratori soggetti a riduzione del 20% e 43 beneficiari senza riduzione. Indica codici da usare, decorrenze, importi, coperture finanziarie e riconoscimento della contribuzione figurativa e dell’assegno al nucleo familiare.

Proroga del trattamento di mobilità per ex dipendenti dei Consorzi Agrari fino al 31 dicembre 2004

Proroga del trattamento di mobilità per ex dipendenti dei Consorzi Agrari

Il messaggio INPS n. 27690 del 7 settembre 2004 fornisce istruzioni applicative sul D.I. n. 34229 del 21 giugno 2004, emanato ai sensi dell’articolo 3, commi 137 e 139, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il decreto dispone la proroga del trattamento di mobilità per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 in favore degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari.

Ambito soggettivo e categorie di beneficiari

Il provvedimento distingue due gruppi di destinatari:

  • 225 lavoratori già beneficiari della proroga disposta con D.I. n. 32944 del 16 ottobre 2003;
  • 43 ex dipendenti dei Consorzi Agrari per i quali l’indennità di mobilità è scaduta o scadrà entro il 2004.

Per il primo gruppo, i nominativi risultano già trasmessi con:

  • messaggio n. 746 del 23 ottobre 2002, per un primo gruppo di 70 lavoratori;
  • messaggio n. 1175 del 19 dicembre 2003;
  • messaggio n. 4931 del 23 febbraio 2004.

I nominativi dei 43 beneficiari di cui alla lettera b) saranno invece comunicati con un messaggio successivo.

Proroga per i 225 lavoratori già prorogati in precedenza

Per i 225 lavoratori di cui all’articolo 1, lettera a), la misura del trattamento è ridotta del 20 per cento, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a euro 3.210.300,00.

Il messaggio precisa due diverse modalità operative:

  • per i lavoratori individuati con il messaggio n. 746 del 23 ottobre 2002, per i quali la riduzione del 20 per cento era già stata applicata nel 2003, nel 2004 il trattamento continua a essere corrisposto nella misura pari al 64 per cento di quello stabilito per i primi dodici mesi;
  • per i lavoratori individuati con i messaggi n. 1175 del 19 dicembre 2003 e n. 4931 del 23 febbraio 2004, la riduzione del 20 per cento deve essere applicata per la prima volta nel 2004, con corrispondente misura pari al 64 per cento di quella prevista per i primi dodici mesi.

Per la liquidazione, le Sedi devono:

  • mantenere il “CODICE INTERVENTO” 026 e il “CODICE DI RIDUZIONE” 9999 per i lavoratori del messaggio n. 746/2002;
  • mantenere il “CODICE INTERVENTO” 015 già in essere per i periodi fino al 31 dicembre 2003 e aggiungere il “CODICE DI RIDUZIONE” 9999 per i lavoratori dei messaggi n. 1175/2003 e 4931/2004.

Proroga per i 43 ex dipendenti con scadenza nel 2004

Per i 43 ex dipendenti di cui all’articolo 1, lettera b), la proroga opera per coloro la cui indennità di mobilità sia scaduta o scada entro il 2004. La decorrenza del trattamento per ciascun interessato è fissata dalla data di scadenza dell’indennità ordinaria fruita ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Per questa fattispecie:

  • il limite massimo di spesa è pari a euro 324.380,00;
  • non è prevista alcuna riduzione;
  • il trattamento va corrisposto nella misura in pagamento alla data di scadenza di quello ordinario, pari all’80 per cento del trattamento stabilito per i primi dodici mesi di mobilità.

Per la liquidazione, le Sedi devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 015 senza applicare il “CODICE DI RIDUZIONE” 9999.

Aspetti contributivi e prestazioni collegate

Per tutti i periodi di fruizione delle proroghe di cui alle lettere a) e b):

  • deve essere accreditata la contribuzione figurativa;
  • spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo la normativa vigente.

Copertura finanziaria e controlli di spesa

Le proroghe sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall’articolo 3, comma 137, della legge n. 350/2003. L’onere complessivo è pari a euro 3.534.680,00 ed è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 236/1993.

L’INPS raccomanda alle Sedi di utilizzare correttamente i “CODICI INTERVENTO” e, ove richiesto, il “CODICE DI RIDUZIONE” 9999, strumenti necessari per:

  • l’individuazione dei beneficiari;
  • l’applicazione della riduzione del 20 per cento;
  • la quantificazione della spesa.

Viene inoltre ricordato che, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, l’INPS deve controllare i flussi di spesa e darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

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