Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01466/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (offerente)

La controversia

Una società ammessa a una procedura competitiva per la vendita di macchinari nell'ambito di un concordato preventivo aveva presentato un'offerta migliorativa di euro 55.000 rispetto a una proposta irrevocabile di acquisto di euro 50.000 formulata da altro soggetto. All'apertura delle buste, il giudice delegato aveva ritenuto di dover svolgere una gara tra i due offerenti; tuttavia aveva escluso la società ricorrente dalla gara perché il suo delegato si era presentato con semplice delega non autenticata, ritenuta incompatibile con le norme del codice di procedura civile richiamate per le vendite senza incanto. La gara si era quindi svolta solo con l'altro offerente, che aveva rilanciato a euro 56.000 ed era stato aggiudicatario. Il tribunale, investito del reclamo ex art. 26 l. fall., aveva rigettato l'impugnazione ritenendo legittima sia l'applicazione delle norme del codice di rito sia la gara tra gli offerenti, sul presupposto che entrambe le offerte depositate fossero almeno pari a euro 50.000 e dunque integrassero offerte migliorative. In cassazione la società esclusa ha dedotto, in sintesi, tre censure: vizio di motivazione sulla questione della procura speciale del delegato; violazione di legge per l'illegittima esclusione dalla gara del soggetto munito di procura speciale; violazione di legge e difetto di motivazione per avere disposto la gara in assenza delle condizioni previste dall'avviso di vendita, sostenendo che vi fosse una sola vera offerta migliorativa, quella da euro 55.000, mentre la conferma dell'offerta originaria di euro 50.000 non poteva considerarsi migliorativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti i primi due. Ha affermato che, sulla base della stessa ricostruzione fattuale contenuta nel decreto impugnato, la base d'asta era pari a euro 50.000 e che per 'offerta migliorativa' doveva intendersi un'offerta superiore a tale importo. Poiché solo la società ricorrente aveva presentato un'offerta di euro 55.000, mentre l'altra società si era limitata a confermare l'offerta iniziale di euro 50.000, non vi era pluralità di offerte migliorative e quindi non poteva essere disposta la gara informale tra più offerenti. Ne consegue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bari per nuova valutazione conforme al principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro delle censure per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 26 l. fall.

    È la norma richiamata per il reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia concorsuale.

  • art. 571 c.p.c.

    Richiamato dal tribunale per sostenere che, nelle vendite assoggettate al codice di rito, l'offerta può essere presentata personalmente o tramite procuratore legale nei modi previsti dalla norma.

  • art. 579 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di partecipazione alle vendite senza incanto e alla necessità della procura speciale per il mandatario.

  • art. 163-bis l. fall.

    Richiamato dalla Corte per collegare la procedura competitiva in sede concordataria alla logica della vendita competitiva e all'individuazione dell'offerta migliorativa rispetto alla proposta originaria.

Massime di principio

  • Nelle procedure competitive di vendita disposte nell'ambito di un concordato preventivo, l'offerta migliorativa va interpretata in senso letterale e sostanziale come offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla proposta originaria posta a base della gara; non è sufficiente una mera conferma della proposta iniziale.
  • Se il regolamento di vendita prevede la gara informale solo in caso di pluralità di offerte migliorative, la gara non può essere avviata quando risulti una sola offerta realmente superiore alla base d'asta o alla proposta originaria.
  • Quando la disciplina della vendita richiama il sistema delle vendite senza incanto, la verifica delle condizioni di partecipazione deve essere coerente con il contenuto effettivo dell'avviso di vendita e con il significato tecnico delle espressioni utilizzate nello stesso avviso.
  • In presenza di un solo offerente migliorativo, il giudice delegato deve procedere secondo il meccanismo previsto per l'aggiudicazione in favore dell'unico offerente, senza attivare una competizione non prevista dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.