L.R. Sardegna 11/2015
Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna le attività multifunzionali di imprese agricole e ittiche: agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale. Fissa requisiti, limiti di ospitalità e somministrazione, formazione, albo regionale, controlli e sanzioni. L’art. 23 e varie deroghe sono stati modificati nel tempo; la legge è tuttora applicabile, ma alcune norme transitorie/abrogate non producono effetti.
Disciplina di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo e fattorie didattiche/sociali in Sardegna
Disciplina delle attività multifunzionali in ambito agricolo e ittico in Sardegna
La legge regionale della Sardegna definisce e organizza le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e fattoria sociale. Il provvedimento mira a integrare il reddito delle imprese, valorizzare territorio, mare, produzioni locali e servizi di utilità sociale, con applicazione limitata al territorio regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove e disciplina le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche per sostenere la permanenza delle attività umane nelle aree rurali e negli ambienti acquatici, favorire i giovani e le donne, valorizzare risorse territoriali e marine, recuperare il patrimonio edilizio rurale e diffondere cultura, tradizioni ed enogastronomia locali. Rientrano nella multifunzionalità agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e fattoria sociale.
Agriturismo: contenuto dell’attività e prodotti utilizzabili
L’attività agrituristica consiste nella ricezione e ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli mediante l’uso della propria azienda come integrazione del reddito. Sono ricomprese l’offerta di alloggio, l’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori, roulotte e caravan, la somministrazione di pasti e bevande, le degustazioni, la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti aziendali, nonché attività didattiche, culturali, sportive e ricreative, anche all’esterno dei beni fondiari in convenzione con enti locali. È espressamente prevista anche l’esposizione e vendita di prodotti tipici e manufatti locali.
Agriturismo: disciplina dei prodotti e provenienza delle materie prime
I pasti e le bevande devono valorizzare le tradizioni enogastronomiche locali e, preferibilmente, la filiera corta. Nella somministrazione devono essere impiegate specifiche tipologie di prodotto: prodotti aziendali e derivati da trasformazione di materie prime regionali, prodotti primari regionali, prodotti biologici e a denominazione o indicazione di qualità, prodotti con marchio collettivo regionale e prodotti tradizionali regionali prodotti in Sardegna. Almeno il 35% dei prodotti complessivamente impiegati deve provenire dai prodotti aziendali o comunque dalle categorie indicate alla lettera a); la somma delle categorie ammesse deve raggiungere almeno l’85% del totale annuo in valore. È consentito l’uso di spezie e ingredienti extraregionali non caratterizzanti, se non disponibili in Sardegna o disponibili in quantità limitate, con individuazione delle spezie tramite decreto dell’Assessore competente. La documentazione di acquisto e la tracciabilità sono obbligatorie. In caso di forza maggiore, il comune può autorizzare temporaneamente la deroga ai limiti percentuali. Restano sempre ammessi i prodotti necessari per diete speciali per motivi di salute.
Agriturismo: locali, spazi aperti e limiti dimensionali
Per l’attività possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti dell’azienda agricola, compresa l’abitazione dell’imprenditore. I beni restano a destinazione agricola anche ai fini catastali e urbanistici. L’ospitalità in spazi aperti si svolge in aree appositamente allestite e solo in ambiente rurale. I limiti ordinari sono pari a 16 camere e 30 posti letto, oppure 10 piazzole e 30 campeggiatori per l’agricampeggio; inoltre sono previsti fino a 100 coperti per pasto, cumulabili fino a 1.800 mensili, con alcune deroghe annuali e mensili, e limiti più ampi se la quota di prodotti aziendali sale almeno al 50%. I minori di 12 anni non si conteggiano nei posti letto e nei campeggiatori.
Agriturismo: requisiti igienico-sanitari, lavorazioni e macellazione
Le attività di preparazione e trasformazione di carni, latte e derivati sono soggette alla normativa UE, statale e regionale in materia di igiene alimentare e alla registrazione presso l’ASL, previa dichiarazione al comune. La valutazione dei requisiti igienico-sanitari tiene conto della limitata quantità delle produzioni e dei metodi tradizionali. La macellazione è disciplinata con limiti quantitativi distinti: oltre 50 UBE/anno per avicunicoli e ungulati domestici è ammessa solo in impianti riconosciuti; entro 50 UBE/anno è ammessa la macellazione di avicunicoli in strutture idonee e registrate; nelle aziende con allevamenti annessi è consentita, per alcune categorie di suini e piccoli ruminanti, fino a 30 UBE/anno in impianti aziendali con requisiti minimi e riconoscimento comunitario; è inoltre ammessa la macellazione in azienda per consumo privato fino a 3 UBE/anno. I sottoprodotti vanno gestiti secondo la disciplina UE, con possibilità di conservazione e conferimento differito oltre 24 ore a precise condizioni.
Agriturismo: requisiti dei locali e classificazione
I locali devono avere requisiti strutturali e igienico-sanitari analoghi a quelli delle abitazioni civili; per edifici esistenti sono possibili deroghe motivate su altezze, illuminazione e aerazione. Gli alloggi devono avere almeno un servizio igienico ogni quattro persone ospitabili; per gli spazi aperti, in assenza di servizi adeguati, è ammesso l’uso dei servizi dell’abitazione, con ambiente attrezzato per lavello e lavatoio. Le piazzole devono avere superficie minima di 55 mq e distanza minima di 2 metri. È prevista acqua potabile corrente. Le aziende che offrono pernottamento sono classificate a tempo indeterminato con un massimo di cinque simboli (girasoli), secondo criteri fissati dalla Giunta regionale e mediante autodichiarazione del titolare.
Ittiturismo e pescaturismo
L’ittiturismo consiste nelle attività di somministrazione, ospitalità, vendita dei prodotti aziendali e attività ricreative, didattiche, culturali e di servizio svolte dagli imprenditori ittici per la corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e la valorizzazione delle imprese ittiche e di acquacoltura. Il pescaturismo consiste nell’imbarco di persone estranee all’equipaggio su navi da pesca, a fini turistico-ricreativi, da parte di imprenditori ittici autorizzati ai sensi della normativa statale. Per l’ittiturismo si applicano, in quanto compatibili, le regole dell’agriturismo.
Ittiturismo: prodotti, locali e somministrazione
Nella somministrazione di pasti e bevande devono essere utilizzati prodotti propri, prodotti derivati da materie prime dell’azienda, prodotti regionali e prodotti di qualità o tradizionali prodotti in Sardegna. Almeno il 35% dei prodotti complessivamente impiegati deve rientrare nella categoria aziendale o assimilata, e la somma delle categorie ammesse deve raggiungere almeno l’80% del totale annuo in valore. Sono previste regole analoghe a quelle dell’agriturismo per spezie e ingredienti non caratterizzanti, per la documentazione e la tracciabilità. Le percentuali si applicano anche alle degustazioni. Le attività possono svolgersi in fabbricati, attrezzature, aree demaniali in concessione o altre risorse dell’impresa, compresa l’abitazione; tali immobili sono considerati strumentali all’attività ittica.
Fattoria didattica e fattoria sociale
La fattoria didattica svolge attività educative, culturali e promozionali per trasmettere conoscenze sul mondo rurale e ittico, sul legame tra alimentazione e patrimonio storico-culturale, sul mare e sulle risorse della pesca, sul consumo consapevole, sui cicli biologici e sulla biodiversità sarda. L’offerta formativa deve essere coerente con l’orientamento produttivo aziendale e con i criteri della Giunta.
La fattoria sociale comprende pratiche assistenziali, educative e formative a supporto di famiglie e istituzioni, finalizzate all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo di persone fragili, disabili o svantaggiate. Sono previste azioni di inserimento socio-lavorativo, iniziative educative e assistenziali anche con pet therapy, e progetti di reinserimento sociale in collaborazione con autorità giudiziaria, enti locali e ASL.
Connessione, complementarietà e avvio delle attività
L’avvio delle attività di agriturismo, ittiturismo, fattoria didattica e fattoria sociale è consentito alle imprese agricole e ittiche in esercizio da almeno due anni. Le attività devono essere svolte in rapporto di connessione e complementarietà con l’attività principale, utilizzando prodotti aziendali, risorse umane e dotazioni della struttura. La prevalenza dell’attività principale può essere dimostrata alternativamente con il tempo di lavoro oppure con il reddito prodotto nel corso dell’anno solare. L’Amministrazione regionale accerta la sussistenza di connessione e complementarietà.
Titolo abilitativo, dichiarazione di avvio e iscrizione all’albo
Chi intende avviare agriturismo, ittiturismo, fattoria didattica o fattoria sociale presenta al comune la dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP), indicando attività, limiti di esercizio e periodi di apertura. Contestualmente richiede l’iscrizione all’Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche nella sezione competente. La DUAAP consente l’attività a tempo indeterminato, salvo sospensioni, revoche o provvedimenti comunali. Le variazioni delle attività o dei periodi di apertura devono essere comunicate preventivamente. Per il pescaturismo basta la comunicazione al comune entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione statale.
Formazione, abilitazione e requisiti professionali
Per svolgere le attività è necessario che l’imprenditore, un familiare, il socio o il rappresentante legale abbia conseguito il certificato di abilitazione specifica e frequenti gli aggiornamenti, oppure si impegni a conseguirlo entro 24 mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza. La Regione organizza i corsi per operatori agrituristici, ittituristici, di fattoria didattica e sociale. La frequenza è obbligatoria e al termine viene rilasciato il certificato. Gli operatori già in attività alla data di entrata in vigore della legge, nonché taluni soggetti regolarmente iscritti ai ruoli previdenziali e assicurativi, ottengono il certificato senza formazione. Gli operatori abilitati devono frequentare corsi di aggiornamento ogni tre anni.
Albo regionale e osservatorio
È istituito l’Albo regionale della multifunzionalità, articolato nelle sezioni agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali. L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato; la tenuta dell’albo è affidata all’Assessorato regionale dell’agricoltura, direttamente o tramite le agenzie regionali. L’albo è pubblico e trasmesso anche all’Assessorato del turismo.
È inoltre istituito presso l’agenzia regionale competente l’Osservatorio regionale sulla multifunzionalità, che raccoglie i dati dell’albo, i provvedimenti di sospensione, i report annuali delle presenze e altri dati regionali; cura anche analisi, fabbisogni formativi e proposte di sviluppo, con un portale informatico per l’accesso alle informazioni.
Obblighi dell’operatore
L’operatore autorizzato deve rispettare le disposizioni e i provvedimenti delle autorità, avviare l’attività entro un anno dalla DUAAP, richiedere l’iscrizione all’albo, esporre il marchio identificativo, pubblicare copia della DUAAP, le tariffe e l’elenco dei prodotti utilizzati con indicazione della provenienza, esercitare solo nei limiti dichiarati, rispettare le norme di pubblica sicurezza, comunicare le tariffe del pernottamento secondo le modalità vigenti, rispettare le tariffe comunicate all’avvio o in variazione e comunicare arrivi e presenze ai fini statistici tramite il sistema informativo regionale.
Vigilanza, sospensione, revoca e sanzioni
La vigilanza è esercitata dalla Regione, dai comuni, dalle ASL e dagli altri soggetti competenti. Il comune può sospendere l’attività da 2 a 30 giorni per violazioni degli obblighi in materia di prodotti, limiti di esercizio, classificazione e obblighi di pubblicità/comunicazione. Può inoltre revocare gli effetti della DUAAP se l’attività non è iniziata entro un anno, se è sospesa senza giustificato motivo da almeno un anno, se sono venuti meno i requisiti di legge o se si sono verificate tre sospensioni nel triennio.
Sono previste sanzioni pecuniarie per esercizio abusivo e per specifiche violazioni, con importi differenziati; in caso di recidiva entro due anni le sanzioni sono raddoppiate. Le sanzioni sono irrogate dal comune e i relativi proventi restano al comune.
Direttive attuative, abrogazione e regime transitorio
La Giunta regionale deve adottare direttive attuative sui requisiti, sulle modalità di accertamento delle disponibilità e della tracciabilità dei prodotti, sui locali di lavorazione e macellazione, sulla classificazione, sulla formazione, sulla DUAAP, sull’albo, sull’osservatorio e sul marchio identificativo. È abrogata la precedente legge regionale 23 luglio 1998, n. 18.
Gli esercenti già iscritti in albi o elenchi regionali sono iscritti d’ufficio nella corrispondente sezione dell’albo; gli altri operatori devono richiedere l’iscrizione entro 90 giorni dall’entrata in vigore. La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’entrata in vigore è fissata al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS; la disposizione originaria sull’operatore qualificato è stata successivamente sostituita.
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