Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 07/02/2020 n. 2887 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario - Procedimento - Notifica ricorso a mezzo servizio postale - Deposito in segreteria senza attestazione di conformità - Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d'ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è la mera mancanza dell'attestazione sottoscritta a determinare automaticamente l'inammissibilità del ricorso/appello, bensì l'effettiva difformità tra l'atto depositato e quello notificato, accertata d'ufficio. Tuttavia, se la conformità non è attestata e la parte resistente/appellata non si costituisce rendendo impossibile il confronto diretto, l'appello è inammissibile. Nel caso Trasporti Ambrosio s.a.s. vs Agenzia delle Entrate la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla mancanza della sottoscrizione nell'attestazione dell'atto notificato, ha accolto il primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha compensato le spese dei gradi di giudizio.

Contenzioso tributario - Notifica a mezzo postale e attestazione di conformità - Inammissibilità dell'appello per impossibilità di confronto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.