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Interpello

Risposta n. 515 del 2/11/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Art.16, c.1-septies D.L. n.63/2013 - Detrazioni per acquirenti di immobili oggetto di demolizione e ricostruzione (case antisismiche) entro il 31/12/2021

Il quesito

La società costruttrice chiede se: 1) gli acquirenti possono beneficiare del sisma bonus per unità costruite entro il 31/12/2021 ma vendute dopo i successivi 18 mesi; 2) la nozione di variazione volumetrica si applica anche alla costruzione di due edifici distinti; 3) la detrazione spetti anche sul costo di costruzione del garage; 4) sia possibile fruire del bonus mobili; 5) se società immobiliari che acquistano unità strumentali destinate alla locazione possano beneficiare della detrazione.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante propone che gli acquirenti possano applicare la detrazione (anche elevata al 110% per il periodo 1/7/2020-31/12/2021) sul massimale di 96.000 euro per ciascuna unità costruita entro il 31/12/2021 e venduta entro 18 mesi successivi, che la variazione volumetrica possa riguardare la costruzione di due edifici distinti, che la detrazione si applichi anche al costo del garage e che sia riconosciuto il bonus mobili in quanto assimilato a ristrutturazione. Inoltre chiede la fruizione da parte di società immobiliari locatrici.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che: 1) per beneficiare della detrazione prevista dall'art.16, c.1-septies (anche nella misura 110% per il periodo Rilancio) l'atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31/12/2021; 2) la qualificazione urbanistica compete all'ente locale, ma la norma ammette aumento volumetrico se consentito dalle norme urbanistiche; 3) il prezzo di compravendita va considerato unitariamente anche per pertinenze (box) nel limite di spesa di 96.000 euro per unità; 4) il bonus mobili è applicabile se gli interventi rientrano nelle fattispecie previste dall'art.16-bis TUIR e dal DPR 380 art.3; 5) anche i soggetti titolari di reddito d'impresa (beni merce) possono fruire della detrazione, ma non con l'aliquota 110% prevista dal D.L. Rilancio; per tutti i punti restano fermi i controlli e i requisiti tecnici e documentali previsti dalla normativa e dalla circolare 24/E/2020.

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