L.R. Toscana 52/2001
Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983 n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) e successive modificazioni, e 13 giugno 1983 n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 52/2001 modifica le discipline su indennità, rimborsi spese, previdenza, assicurazione infortuni e indennità di fine mandato dei consiglieri regionali. L’atto è stato poi abrogato dalla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3, art. 39, quindi oggi non è più applicabile.
Modifiche alle norme su indennità, rimborsi e previdenza dei consiglieri regionali toscani
Modifiche alla disciplina economica e previdenziale dei consiglieri regionali
La legge regionale della Toscana 31 ottobre 2001, n. 52 interviene sulle leggi regionali del 13 giugno 1983, n. 47 e n. 48, aggiornando la disciplina relativa ai consiglieri regionali in materia di indennità, rimborso spese, previdenza, assicurazione contro gli infortuni e indennità di fine mandato. Si tratta di un atto di coordinamento e modifica di regole riferite esclusivamente alla Regione Toscana.
Contenuto della modifica
L’atto non istituisce una disciplina completamente autonoma, ma opera su norme regionali preesistenti concernenti:
- l’indennità spettante ai consiglieri regionali;
- il rimborso delle spese;
- il trattamento previdenziale;
- la copertura assicurativa contro gli infortuni;
- l’indennità di fine mandato.
Il testo fornito non consente di ricostruire nel dettaglio le singole variazioni apportate, ma la finalità complessiva è quella di aggiornare il quadro normativo applicabile ai consiglieri regionali toscani.
Ambito territoriale e destinatari
La disciplina riguarda esclusivamente i consiglieri della Regione Toscana e produce effetti solo nell’ambito dell’ordinamento regionale toscano. Non ha portata generale per altre regioni o per il personale degli enti locali.
Stato di efficacia
L’atto risulta espressamente abrogato dalla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, articolo 39. Per questo motivo è oggi da considerarsi obsoleto e non utilmente applicabile nella prassi attuale.
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