Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 52/2001

Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983 n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) e successive modificazioni, e 13 giugno 1983 n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Toscana 52/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 52/2001 modifica le discipline su indennità, rimborsi spese, previdenza, assicurazione infortuni e indennità di fine mandato dei consiglieri regionali. L’atto è stato poi abrogato dalla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3, art. 39, quindi oggi non è più applicabile.

Modifiche alle norme su indennità, rimborsi e previdenza dei consiglieri regionali toscani

Modifiche alla disciplina economica e previdenziale dei consiglieri regionali

La legge regionale della Toscana 31 ottobre 2001, n. 52 interviene sulle leggi regionali del 13 giugno 1983, n. 47 e n. 48, aggiornando la disciplina relativa ai consiglieri regionali in materia di indennità, rimborso spese, previdenza, assicurazione contro gli infortuni e indennità di fine mandato. Si tratta di un atto di coordinamento e modifica di regole riferite esclusivamente alla Regione Toscana.

Contenuto della modifica

L’atto non istituisce una disciplina completamente autonoma, ma opera su norme regionali preesistenti concernenti:

  • l’indennità spettante ai consiglieri regionali;
  • il rimborso delle spese;
  • il trattamento previdenziale;
  • la copertura assicurativa contro gli infortuni;
  • l’indennità di fine mandato.

Il testo fornito non consente di ricostruire nel dettaglio le singole variazioni apportate, ma la finalità complessiva è quella di aggiornare il quadro normativo applicabile ai consiglieri regionali toscani.

Ambito territoriale e destinatari

La disciplina riguarda esclusivamente i consiglieri della Regione Toscana e produce effetti solo nell’ambito dell’ordinamento regionale toscano. Non ha portata generale per altre regioni o per il personale degli enti locali.

Stato di efficacia

L’atto risulta espressamente abrogato dalla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, articolo 39. Per questo motivo è oggi da considerarsi obsoleto e non utilmente applicabile nella prassi attuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.