LEGGE 8 marzo 2001, n. 40
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica il codice penale e la disciplina penitenziaria per tutelare genitori detenuti: rinvio obbligatorio dell'esecuzione per donne in gravidanza, madri di infante (<1 anno) e persone con gravi patologie incompatibili con la detenzione; prevede divieto/revoca per madri con prole <3 anni in caso di pena restrittiva; introduce la 'detenzione domiciliare speciale' per condannate madri di figli ≤10 anni (dopo almeno 1/3 della pena o 15 anni per ergastolo), con prescrizioni del trib. di sorveglianza, assistenza esterna ai figli e revoca se decadenza dalla potestà o concreto pericolo di commissione di nuovi reati; estende talune misure al padre in specifici casi e autorizza il ricovero coatto per soggetti pericolosi.
Tutela delle madri detenute e misure alternative (detenzione domiciliare speciale)
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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