DECRETO-LEGGE 31 maggio 1974, n. 214
Distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto prevede un contributo di 400 lire per ogni grado ettolitro di vino da pasto consegnato alle distillerie da cantine sociali e altri enti cooperativi di produttori agricoli entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Le domande vanno presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna. La misura era temporanea e finalizzata a sgravare il mercato dei vini eccedenti.
Contributo per la distillazione dei vini da pasto eccedenti
Contributo per l’avvio alla distillazione dei vini da pasto eccedenti
Il provvedimento introduce una misura straordinaria e temporanea per alleggerire il mercato dei vini da pasto in eccedenza, incentivandone la consegna alle distillerie da parte di soggetti cooperativi di produttori agricoli.
Ambito di applicazione e beneficiari
Il contributo è riconosciuto alle cantine sociali e agli altri enti e organismi cooperativi e associativi di produttori agricoli. La misura riguarda esclusivamente i vini da pasto prodotti dai medesimi soggetti e ceduti alle distillerie nel termine previsto.
Misura del contributo
Per ogni grado ettolitro di vino consegnato alle distillerie è concesso un contributo pari a lire 400. Il beneficio è collegato alla quantità effettivamente consegnata e alla sua gradazione alcolometrica.
Termine per la consegna alle distillerie
La cessione dei vini da pasto alle distillerie deve avvenire entro i 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto. Solo le consegne effettuate entro tale finestra temporale possono accedere al contributo.
Requisiti documentali e controlli
L’introduzione dei vini nelle distillerie deve essere comprovata da apposite bollette di consegna, convalidate dagli U.T.I.F. competenti per territorio. Dalle bollette devono risultare:
- i quantitativi dei prodotti consegnati;
- la regolare presa in carico sul registro mod. C/41;
- la gradazione alcolometrica dei vini.
Presentazione delle domande
Le domande per ottenere il contributo devono essere inoltrate al Ministero dell’agricoltura e delle foreste entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la consegna alle distillerie. La domanda deve essere corredata dalle bollette di consegna del prodotto.
Pagamento del contributo
Il pagamento è effettuato dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste sulla base delle domande presentate e della documentazione comprovante la consegna alle distillerie.
Copertura finanziaria e bilancio
L’onere derivante dall’attuazione della misura è coperto mediante una quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all’avvio alla distillazione dei vini da pasto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è stato emanato come misura urgente, con successiva presentazione alle Camere per la conversione in legge.
Testo integrale
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