DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 377
Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto dispone proroghe di termini, nuovi stanziamenti e regole transitorie per credito agevolato, agricoltura, zootecnia, irrigazione, forestazione, trasporti, aeroporti e interventi per il Mezzogiorno. Molte misure sono limitate a specifici anni (1975-1983) o scadono entro il 31 dicembre 1976/1977, con alcune proroghe successive già richiamate nel testo.
Misure urgenti per la ripresa economica e il finanziamento di interventi in agricoltura, trasporti, aeroporti, Mezzogiorno e altri settori
Misure urgenti per la ripresa economica e il finanziamento di interventi settoriali
Il provvedimento introduce una serie di misure straordinarie per sostenere la ripresa economica, attraverso proroghe di termini, incremento di fondi e nuove autorizzazioni di spesa in favore di agricoltura, credito agevolato, trasporti, infrastrutture e interventi per il Mezzogiorno. Molte disposizioni hanno efficacia temporalmente limitata e si applicano a programmi o finanziamenti riferiti a specifici esercizi finanziari.
Credito agevolato e contributi in conto interessi
Sono prorogati al 31 marzo 1976 i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1976 quelli per la stipulazione dei relativi contratti previsti dalla legge n. 623 del 1959, come già prorogata. Lo stanziamento di cui a tale legge è ulteriormente aumentato per più annualità, dal 1975 al 1983, con possibilità di utilizzo negli anni successivi delle somme non impegnate.
Per i mutui stipulati prima del 17 settembre 1974 a tasso superiore al 9% annuo, il contributo in conto interessi è fissato nel 4%, elevato al 6% per i territori indicati dalla legge n. 646 del 1950. Il mutuatario sopporta il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso contrattuale e il contributo pubblico.
Fino all’entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi settoriali sono determinati con decreto ministeriale. La regola si applica solo ai finanziamenti con contratto stipulato dopo l’entrata in vigore del decreto. Sono abrogate le norme incompatibili.
Macchine utensili
Il fondo presso il Mediocredito centrale destinato agli acquisti di macchine utensili è incrementato di 20 miliardi di lire, con conferimenti del Tesoro ripartiti tra 1975, 1976 e 1977. Le somme sono vincolate ai contributi sugli interessi per finanziamenti relativi all’acquisto di nuove macchine utensili e di produzione, purché il costo unitario o complessivo superi 1 milione di lire.
Marina mercantile, FEOGA e agricoltura
Per il settore della marina mercantile sono aumentati gli stanziamenti del 1975 previsti dalla legge n. 878 del 1973, con facoltà del Ministero di assumere impegni anche prima dell’iscrizione in bilancio.
In ambito FEOGA sono autorizzate ulteriori spese per contributi in conto capitale e per il concorso negli interessi sui mutui integrativi, anche per coprire i maggiori costi delle opere approvate e non ancora appaltate o non ultimate a causa dell’aumento dei prezzi. Anche in questo caso il Ministero competente può assumere impegni anticipati rispetto all’iscrizione in bilancio.
Meccanizzazione agricola e fondo di rotazione
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è incrementato di 85 miliardi di lire. Con le disponibilità del fondo possono essere concessi non solo i prestiti già previsti, ma anche mutui fino a 10 anni per attrezzature mobili e semimmobili destinate a reti di distribuzione dell’acqua per l’irrigazione e per impianti di distribuzione del gas a servizio di serre.
Per coltivatori diretti, proprietari o affittuari singoli o associati, mezzadri, coloni e cooperative agricole costituite da tali soggetti e da lavoratori agricoli dipendenti, il mutuo può coprire il 100% della spesa ammissibile; per gli altri operatori agricoli la copertura massima è del 75%. È prevista priorità per coltivatori diretti e relative cooperative. La durata del fondo è prorogata al 31 dicembre 1995, con successiva proroga al 31 dicembre 2002 richiamata in aggiornamento.
Bonifica, irrigazione e studi sulle risorse idriche
Il limite di finanziamento per le attività di bonifica è elevato a 130 miliardi di lire, con destinazione del maggiore importo alla chiusura della gestione di opere già approvate. Il rimborso alle regioni per eventuali anticipazioni grava sul ricavo dei mutui.
Per le opere pubbliche di irrigazione è autorizzata una spesa di 255 miliardi di lire per completamenti, ripristini e adeguamenti funzionali di impianti già muniti di progetto esecutivo; entro 60 giorni il Ministro competente individua le opere da finanziare e ripartisce le quote tra interventi regionali e interregionali/nazionali.
Sono inoltre stanziati 5 miliardi di lire per studi tecnici ed economici e ricerche, anche sperimentali, sulla razionale utilizzazione delle risorse idriche a fini irrigui.
Zootecnia, produttori ortofrutticoli e commercializzazione agricola
Sono autorizzati 200 miliardi di lire per interventi urgenti nel settore zootecnico, compresi gli allevamenti di acquicoltura intensiva, da ripartire tra regioni e quota ministeriale secondo criteri fissati dal CIPE entro 40 giorni. Al fondo per lo sviluppo della zootecnia è inoltre attribuita un’anticipazione di 15 miliardi per il 1975; le risorse possono essere usate anche per meccanizzazione delle operazioni di allevamento e per la conservazione di prodotti zootecnici e foraggi. L’IRVAM è incaricato di ricerche di mercato, con contributi fino a 1.300 milioni di lire.
Sono inoltre previsti contributi di avviamento per organizzazioni di produttori ortofrutticoli, ulteriori risorse per la commercializzazione dell’olio d’oliva e di altri prodotti agricoli colpiti dalla crisi, nonché 10 miliardi di lire per provvidenze a sostegno della commercializzazione dei prodotti agricoli, con concorso statale sugli interessi elevato al 10% e prestiti di durata annuale utilizzabili anche per prolungare lo stoccaggio.
Forestazione e incendi boschivi
È autorizzata una spesa per un programma straordinario di forestazione finalizzato ad aumentare la produzione legnosa mediante piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento. Il CIPE approva il programma, definisce criteri e indirizzi e ripartisce le quote tra regioni, Azienda di Stato per le foreste demaniali e Ministero competente.
Per l’attuazione della normativa sugli incendi boschivi è autorizzata per il 1976 una spesa di 8 miliardi di lire, ripartita in modo analitico tra piani, iniziative, servizio antincendi, spese di manodopera e interventi regionali.
Parchi nazionali
È stanziata per il 1976 una somma complessiva di 450 milioni di lire per i parchi nazionali, ripartita tra Gran Paradiso, Stelvio, Abruzzo e Circeo.
Riparto tra regioni e province autonome
Il Ministro per l’agricoltura e le foreste deve ripartire entro febbraio di ogni anno le disponibilità dei fondi tra le regioni, incluse quelle a statuto speciale, sentita la commissione interregionale. La quota regionale viene poi ripartita tra gli istituti di credito autorizzati su proposta della regione.
Alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite direttamente quote di alcuni stanziamenti, da determinarsi secondo i parametri del loro statuto, con iscrizione nei rispettivi bilanci e utilizzo per le finalità del decreto.
Agevolazioni fiscali IVA
Per cessioni e importazioni di fertilizzanti l’IVA è applicata all’1% fino al 30 giugno 1976. Le ulteriori riduzioni IVA previste per alcuni beni agricoli sono prorogate al 31 dicembre 1976, con successive proroghe richiamate in aggiornamento fino al 31 dicembre 1980.
Mezzogiorno e finanziamento del conto speciale
Per gli interventi di competenza della Cassa del Mezzogiorno è autorizzato uno stanziamento di 1.000 miliardi di lire, con quote riservate all’agricoltura per irrigazione, trasformazione/commercializzazione e protezione del suolo. Almeno metà dello stanziamento deve essere destinato a progetti speciali.
Il Ministero del tesoro è autorizzato a reperire fino a 2.408 miliardi di lire sul mercato finanziario, accreditandoli in un conto speciale infruttifero. Il conto finanzia le spese del decreto per il 1975-1977; le regioni iscrivono le somme nei propri bilanci e i prelievi avvengono bimestralmente secondo i fabbisogni di pagamento.
Trasporti metropolitani, aeroporti e infrastrutture
Per i sistemi di trasporto metropolitano nei comuni già prescelti dal CIPE sono autorizzati nuovi limiti di impegno per il 1976-1979; se i lavori non iniziano entro il 1976, il CIPE può destinare le somme ad altri comuni. È ammesso l’impiego dei contributi anche per sistemi in galleria, sopraelevati o parzialmente in superficie in sede propria protetta.
Per gli aeroporti l’autorizzazione di spesa della legge n. 825 del 1973 è aumentata a 325 miliardi di lire, con riparto tra Ministero dei trasporti e Ministero della difesa. I termini di efficacia delle disposizioni di quella legge sono prorogati di due anni. Per l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino l’autorizzazione è elevata da 20 a 29 miliardi di lire.
Contributi alle regioni per il trasporto pubblico
È autorizzata per il periodo 1975-1979 una spesa di 30 miliardi di lire annui per contributi regionali all’acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale o regionale. Il contributo è pari al 50% del costo della fornitura e il piano di riparto è definito d’intesa con le regioni; i veicoli devono rispettare le caratteristiche tecniche stabilite dal Ministero dei trasporti.
Entrata in vigore e copertura
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La copertura finanziaria è assicurata mediante il conto speciale e, per le regioni, tramite appositi conti infruttiferi e decreti ministeriali di variazione di bilancio.
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