Provvedimento del 10/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento introduce dal 1° gennaio 2016 un tracciato unico per le comunicazioni mensili e annuali all’Archivio dei rapporti finanziari, fissando nuovi termini, regole di consolidamento e modalità sostitutive di invio. Disciplina inoltre gli effetti delle operazioni straordinarie, la gestione di cessazioni e liquidazioni e l’esclusione delle casse peota dagli adempimenti segnaletici.
Tracciato unico per le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari e modifiche ai precedenti provvedimenti
Tracciato unico per l’Archivio dei rapporti finanziari
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate introduce, con decorrenza 1° gennaio 2016, un tracciato unico per le comunicazioni mensili e annuali all’Archivio dei rapporti finanziari. L’intervento modifica e integra i precedenti provvedimenti del 20 dicembre 2010 e del 25 marzo 2013, uniformando modalità di trasmissione, tempi e gestione delle informazioni.
Ambito di applicazione e decorrenza
Le comunicazioni mensili e annuali delle informazioni finanziarie e dei dati contabili rilevati a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere effettuate secondo il tracciato e le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento. Dalla stessa data, l’aggiornamento mensile avviene tramite l’infrastruttura S.I.D., già richiamata dal provvedimento del 25 marzo 2013.
Restano confermati i termini delle comunicazioni mensili previsti dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008.
Termini delle comunicazioni annuali
Il provvedimento sostituisce il punto 3.1 del provvedimento del 25 marzo 2013, stabilendo che la comunicazione annuale deve essere effettuata entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
Sono inoltre disciplinati termini speciali per il pregresso:
- le informazioni relative all’anno 2013 devono essere trasmesse entro il 28 febbraio 2015;
- le informazioni relative all’anno 2014 devono essere trasmesse entro il 29 maggio 2015.
Sostituzione degli allegati tecnici
A partire dal 1° gennaio 2016:
- gli allegati al provvedimento del 20 dicembre 2010 sono sostituiti dagli allegati del presente provvedimento;
- gli allegati al provvedimento del 25 marzo 2013 sono sostituiti dagli allegati del presente provvedimento, con eccezione degli allegati n. 1, n. 3 e n. 4.
Gli allegati sono parte integrante del provvedimento.
Operazioni straordinarie, fusioni, scissioni e cessioni
Il provvedimento disciplina in modo specifico i casi di cessazione dell’attività finanziaria con confluenza in altro soggetto obbligato, includendo fusione, incorporazione, scissione, cessione di ramo finanziario, cessione di azienda e altre ipotesi di subentro.
In tali casi:
- l’operatore cessato trasferisce entro 60 giorni dall’evento il proprio Archivio dei rapporti, comprese le chiavi identificative dei rapporti finanziari, all’intermediario incorporante, risultante dalla fusione o al cessionario;
- il soggetto subentrante deve conservare le informazioni ricevute e integrarle con le proprie rilevazioni e archivi;
- entro 60 giorni dalla presa in carico nell’Archivio, l’operatore di confluenza comunica la presa in carico dei rapporti e delle operazioni fuori conto dell’operatore cessato, utilizzando il tracciato dell’allegato n. 2.
Il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione e i soggetti derivanti dalla scissione o da altro subentro devono inoltre:
- trasmettere le informazioni integrative annuali previste dal provvedimento del 25 marzo 2013, includendo sia i rapporti di propria competenza sia quelli del soggetto confluito, compresi quelli cessati;
- gestire gli esiti eventualmente ricevuti dal soggetto confluito e trasmessi ai sensi del punto 7.4 del provvedimento del 25 marzo 2013;
- fornire riscontro alle richieste di indagini finanziarie ai sensi dell’articolo 32, primo comma, n. 7), del DPR 600/1973 e dell’articolo 51, secondo comma, n. 7), del DPR 633/1972, anche per periodi antecedenti alle operazioni straordinarie.
Cessazione senza confluenza in altro operatore
Gli operatori che cessano l’attività senza confluenza in altro soggetto finanziario devono mantenere attiva l’utenza S.I.D. e trasmettere entro 90 giorni dalla cessazione i dati previsti dal provvedimento del 25 marzo 2013 relativi al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.
Procedure concorsuali e liquidazione volontaria
Gli operatori sottoposti a procedure concorsuali o a liquidazione volontaria devono mantenere attiva l’utenza S.I.D. e continuare a trasmettere ordinariamente le informazioni nei termini e con le modalità previste dal provvedimento.
Inoltre, entro 90 giorni:
- dalla conclusione della fase di liquidazione, oppure
- dall’approvazione del riparto finale,
devono trasmettere i dati relativi al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.
Consolidamento delle informazioni e limiti alle variazioni
Per garantire il consolidamento dei dati dell’Archivio dei rapporti, non sono ammesse variazioni delle informazioni annuali e mensili pervenute oltre 90 giorni:
- dai termini stabiliti ai punti 1 e 2 del provvedimento, oppure
- dalla ricezione degli esiti di elaborazione trasmessi dall’anagrafe tributaria.
L’anagrafe tributaria mette a disposizione gli esiti di elaborazione delle informazioni trasmesse entro 60 giorni dai termini stabiliti ai punti 1 e 2.
Invio sostitutivo delle posizioni comunicate
Gli operatori finanziari che, per particolari motivi organizzativi o tecnici, debbano aggiornare un numero rilevante di posizioni già comunicate all’Archivio possono richiedere all’Agenzia delle Entrate di effettuare un invio sostitutivo.
La procedura prevede che:
- il software di controllo sia rilasciato dopo l’accoglimento della richiesta da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- dal 1° gennaio 2016 la trasmissione sostitutiva avvenga secondo il tracciato e le specifiche tecniche del presente provvedimento.
Esclusione delle casse peota
Dal 1° gennaio 2015 le casse peota iscritte all’elenco tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 112, comma 7, del d.lgs. 385/1993 sono esonerate:
- dagli adempimenti segnaletici all’Archivio dei rapporti finanziari;
- dall’obbligo di tenuta della casella di posta elettronica certificata previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2005.
Finalità e motivazioni dell’intervento
La motivazione del provvedimento è la razionalizzazione delle comunicazioni verso l’Archivio dei rapporti finanziari mediante un unico tracciato.
Prima dell’intervento, gli intermediari effettuavano due comunicazioni distinte per il medesimo rapporto:
- una mensile, via Entratel o Fisconline, con anagrafiche e collegamenti dei soggetti ai rapporti;
- una annuale, via S.I.D., con i dati contabili, il numero del rapporto e le chiavi univoche.
Con il nuovo sistema:
- le segnalazioni mensili includono anche il numero del rapporto, oltre a tipo, natura e soggetti collegati;
- la segnalazione avviene esclusivamente tramite S.I.D.;
- vengono eliminati gli esiti derivanti dalla doppia segnalazione, restando solo le incongruenze sostanziali del rapporto.
Il provvedimento mira anche a coordinare le regole per operazioni straordinarie e cessazioni con quelle dell’Archivio Unico Informatico, e a fissare un termine per il consolidamento delle informazioni, dopo il quale ogni modifica richiede la procedura di invio sostitutivo autorizzata dall’Agenzia.
Riferimenti normativi richiamati
Sono richiamate, tra le altre, le seguenti fonti:
- d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67 e 68;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate e Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 11, commi 2 e 3;
- decreto interministeriale 27 giugno 2000;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, primo comma, n. 7;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, secondo comma, n. 7;
- DPR 29 settembre 1973, n. 605, articolo 7, commi sesto e undicesimo;
- provvedimenti Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, 19 gennaio 2007, 29 febbraio 2008, 20 dicembre 2010 e 25 marzo 2013.
Pubblicazione
La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 10 febbraio 2015.
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