Risposta n. 463 del 12/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che la girata autenticata è un atto meramente esecutivo della sentenza che ripristina la situazione ante vendita e non un nuovo trasferimento oneroso della proprietà; quindi non ricorrerebbe il presupposto impositivo ai fini dell'ITF.
Imposta sulle transazioni finanziarie - Autenticazione di girata di azioni nominative
Il quesito
Se la girata autenticata di azioni nominative, effettuata per reintegrare la titolarità a seguito della dichiarazione di inefficacia ex tunc di una vendita, integri il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (art.1, commi 491-500, L. 228/2012).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate concorda che l'autentica della girata, nel caso descritto, non costituisce un trasferimento oneroso soggetto all'ITF ma un atto volto a reintegrare la titolarità antecedente con restituzione del prezzo a titolo di indebito arricchimento; pertanto l'imposta non si applica, salvo verifiche di fatto successive da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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