Cassazione Civile, Ordinanza n. 10006/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia non è stata accettata dalla controricorrente, il giudizio si è comunque estinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, mentre non sono state liquidate spese in favore dell'altra intimata che non aveva svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Genova. Prima della trattazione in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La controricorrente non ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio; la mancata adesione della parte controricorrente non impedisce la declaratoria di estinzione, fermo il regime delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta depositata dalla parte ricorrente, comporta l'estinzione del giudizio anche se la controparte non vi aderisce.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la ricorrente può essere condannata alle spese in favore della parte controricorrente che abbia svolto attività difensiva.
- Non devono essere liquidate spese in favore della parte intimata che non abbia svolto alcuna attività difensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →