Risposta n. 558 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeiscrizione nel repertorio di cui all'articolo 67 d.P.R. n. 131/1986
Il quesito
Se le concessioni demaniali (durata non superiore a 4 anni) perfezionate senza l'assistenza di ufficiali roganti ma da capi di compartimento o funzionari autorizzati debbano essere iscritte nel repertorio di cui all'art. 67 TUR o sia sufficiente l'iscrizione nei registri previsti dal Codice della navigazione; e quante volte sia dovuta l'imposta di bollo per originali e copie digitali/duplicati informatici presentati telematicamente per la registrazione.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che l'obbligo di iscrizione nel repertorio di cui all'art. 67 si applichi solo quando l'atto venga formato o stipulato con la partecipazione di un soggetto terzo (notaio, ufficiale rogante o altro pubblico ufficiale che rediga/autentichi l'atto); se il contratto si perfeziona tra le parti senza tale assistenza non sarebbe necessario iscriverlo. Sull'imposta di bollo l'istante sostiene che i duplicati informatici identici all'originale non dovrebbero comportare un secondo pagamento, salvo il caso in cui sia emessa una copia digitale con dichiarazione di conformità che allora comporterebbe bollo aggiuntivo; in analogico tutti i documenti cartacei avrebbero bollo ciascuno.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che le concessioni demaniali di competenza del capo di compartimento marittimo e soggette a registrazione in termine fisso devono essere iscritte anche nel repertorio di cui all'art. 67 TUR, poiché tale norma obbliga i capi delle amministrazioni pubbliche e i funzionari autorizzati alla stipulazione a iscrivere gli atti soggetti a registrazione. Sull'imposta di bollo, l'Agenzia precisa che per i documenti rilasciati per via telematica e prodotti conformemente al CAD e alle regole tecniche (d.P.C.M. 13/11/2014) opera la misura forfettaria di 16 euro; se i documenti non rispettano tali caratteristiche si applica invece l'imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio. Il semplice invio di un pdf via email non equivale alla produzione telematica conforme. Per copie cartacee la dichiarazione di conformità determina l'applicazione del bollo su ciascuna copia; gli originali cartacei devono anch'essi essere in regola con il bollo. Il parere è reso sulla base degli elementi forniti dall'istante.
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