DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2016, n. 201
Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto istituisce il quadro nazionale per pianificare lo spazio marittimo nel Mediterraneo, con l’obiettivo di sviluppo sostenibile, tutela ambientale e coordinamento degli usi del mare. Prevede piani di gestione per aree marine, consultazione pubblica, cooperazione internazionale e un termine di approvazione fissato al 31 marzo 2021. Le norme operative sono legate alle linee guida e ai piani successivi.
Pianificazione dello spazio marittimo
Pianificazione dello spazio marittimo nel Mare Mediterraneo
Il decreto istituisce un quadro nazionale per la pianificazione dello spazio marittimo nelle acque marine del Mediterraneo. La finalità è coordinare gli usi del mare in modo sostenibile, conciliando sviluppo economico, tutela dell’ambiente e cooperazione tra amministrazioni e Stati interessati.
Finalità e obiettivi
La pianificazione dello spazio marittimo mira a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l’uso sostenibile delle risorse marine. Il sistema deve assicurare la protezione dell’ambiente marino e costiero tramite l’approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica:
- alle acque costiere o parti di esse già incluse in pianificazioni urbane e rurali previste da vigenti disposizioni di legge, purché tale esclusione sia indicata nei piani di gestione;
- alle attività il cui unico fine sia la difesa o la sicurezza nazionale;
- alla pianificazione urbana e rurale.
Definizioni rilevanti
Ai fini del decreto rilevano, in particolare:
- acque marine: acque, fondale e sottosuolo, comprese le acque costiere con relativo fondale e sottosuolo;
- pianificazione dello spazio marittimo: processo di analisi e organizzazione delle attività umane nelle zone marine per obiettivi ecologici, economici e sociali;
- regione marina: Mar Baltico, Atlantico nordorientale, Mediterraneo e Mar Nero;
- regione del Mare Mediterraneo: acque marine del Mediterraneo, incluse alcune delimitazioni geografiche specifiche;
- sottoregioni marine: Mediterraneo occidentale, Adriatico, Ionio e Mediterraneo centrale, Egeo e Mediterraneo orientale;
- interazioni terra-mare: effetti reciproci tra fenomeni o attività terrestri e marine su ambiente, risorse e attività.
Contenuto della pianificazione e criteri di elaborazione
La pianificazione deve contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell’acquacoltura, nonché alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente, inclusa la resilienza ai cambiamenti climatici. Deve garantire la coesistenza delle attività e degli usi del mare, applicando l’approccio ecosistemico e considerando:
- peculiarità delle regioni marine, usi attuali e futuri e relativi effetti sull’ambiente;
- aspetti economici, sociali, ambientali e di sicurezza degli usi civili e produttivi;
- interazioni terra-mare, anche mediante strumenti di pianificazione già esistenti.
Piani di gestione dello spazio marittimo
La pianificazione si attua attraverso piani di gestione che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi presenti e futuri. I piani possono includere:
- acquacoltura e pesca;
- impianti e infrastrutture per petrolio, gas, altre risorse energetiche, minerali e rinnovabili;
- rotte di trasporto e flussi di traffico;
- zone di addestramento militare;
- siti di conservazione della natura e aree protette;
- zone di estrazione di materie prime;
- ricerca scientifica;
- cavi e condutture sottomarine;
- turismo;
- patrimonio culturale sottomarino.
Per ogni area marittima individuata nelle linee guida deve essere redatto un piano di gestione, comprensivo, ove previsto, di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza. I piani e programmi preesistenti, relativi ad acque marine o a attività terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare, devono essere inclusi e armonizzati con i nuovi piani di gestione.
Tempistiche e regime di aggiornamento
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, le amministrazioni responsabili dei piani e programmi preesistenti devono trasmettere all’Autorità competente le relative informazioni.
I piani di gestione sono approvati, anche in tempi diversi, comunque entro il 31 marzo 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni.
I piani devono essere aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle linee guida e, in ogni caso, entro dieci anni dalla prima approvazione.
Tavolo interministeriale di coordinamento
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche del mare, un Tavolo interministeriale di coordinamento. Vi partecipano rappresentanti di numerosi ministeri e dipartimenti centrali; lo presiede il rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare.
Il Tavolo:
- definisce il processo di pianificazione degli usi e delle attività dello spazio marittimo;
- sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, definisce per ogni sottoregione marina le linee guida con indirizzi, criteri e individuazione delle aree marine e terrestri rilevanti;
- approva le linee guida entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
Ai componenti non spettano compensi, rimborsi o altri emolumenti, e non devono derivarne nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comitato tecnico
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Autorità competente, è istituito un Comitato tecnico incaricato di elaborare i piani di gestione per ciascuna area marittima individuata dalle linee guida.
Il Comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri interessati e delle Regioni, con un rappresentante del Ministero della difesa in qualità di osservatore. Possono partecipare, come osservatori, altri rappresentanti amministrativi e possono essere invitati enti, istituti di ricerca, associazioni riconosciute e di categoria.
Il Comitato:
- si avvale delle strutture e risorse delle amministrazioni componenti;
- può avvalersi gratuitamente del supporto tecnico-scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni;
- svolge attività di segreteria tramite la direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- informa annualmente il Tavolo interministeriale sullo stato di attuazione dei piani.
Anche per il Comitato è prevista l’invarianza finanziaria.
Autorità competente e compiti
L’Autorità competente è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Oltre ai compiti previsti in altri articoli, esso:
- effettua la ricognizione iniziale degli atti, ordinanze, programmi, processi di pianificazione e valutazioni ambientali strategiche esistenti;
- invia alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati i piani approvati entro 3 mesi dall’approvazione, nonché i successivi aggiornamenti entro 3 mesi dalla pubblicazione;
- trasmette alla Commissione europea le informazioni previste dall’allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche entro 6 mesi dalla loro efficacia;
- relaziona annualmente al Parlamento;
- monitora lo stato di attuazione dei piani con il supporto del Comitato tecnico.
Partecipazione pubblica e accesso agli atti
L’Autorità competente deve assicurare consultazione e partecipazione attiva del pubblico nelle fasi di elaborazione e riesame delle proposte di piano, sin dall’inizio e comunque prima dell’approvazione, secondo la disciplina ambientale e sulla trasparenza.
Deve inoltre consentire l’accesso, anche digitale, ai documenti e alle informazioni utilizzati per elaborare i piani. Sul proprio sito istituzionale pubblica:
- una scheda di sintesi dell’attività svolta per ciascun piano;
- le proposte di piano.
La documentazione viene trasmessa anche ad amministrazioni centrali e periferiche, enti territoriali e altri enti coinvolti. Chiunque può presentare osservazioni scritte entro 90 giorni dalla pubblicazione delle proposte. Le osservazioni sono poi trasmesse al Comitato tecnico per la valutazione ai fini dell’approvazione.
I piani approvati devono essere pubblicati sui siti istituzionali competenti, insieme a una dichiarazione di sintesi che dia conto delle considerazioni poste a base dell’approvazione e della partecipazione pubblica. Le stesse regole si applicano agli aggiornamenti dei piani.
Dati, sistemi informativi e cooperazione
L’Autorità competente coordina la definizione, gestione e aggiornamento di un sistema informativo integrato per la pianificazione, contenente dati ambientali, sociali ed economici sugli usi del mare e dati fisici marini.
Le amministrazioni centrali e locali che possiedono informazioni utili devono collaborare e garantire l’accesso ai dati, nel rispetto dei profili sensibili.
Sul piano internazionale, l’Autorità competente, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Comitato tecnico, assicura la cooperazione con Stati membri e Paesi terzi. La cooperazione con gli Stati membri serve a garantire coerenza e coordinamento dei piani nelle medesime regioni o sottoregioni marine, anche tramite strutture regionali già esistenti. La cooperazione con i Paesi terzi avviene nel rispetto del diritto internazionale e mediante sedi e strutture di cooperazione regionale.
Invarianza finanziaria
L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono operare con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
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