Accordo 9268 del 27/03/2024
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 2 alla Serie 01 di Emendamenti al Regolamento 160 Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento è una circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione che informa dell’entrata in vigore, dal 15 giugno 2024, del Supplemento 2 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 160 relativo al registratore di dati di evento (EDR). Viene precisato che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. La circolare aggiorna inoltre l’elenco dei Paesi aderenti al Regolamento n. 160.
Entrata in vigore del Supplemento 2 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 160 sugli EDR
Supplemento 2 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 160 sugli EDR
La Direzione Generale per la Motorizzazione comunica l’entrata in vigore del Supplemento 2 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 160, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’omologazione internazionale dei veicoli e dei loro accessori. Il documento ha natura di informativa tecnica-amministrativa rivolta agli uffici del MIT e agli operatori del settore omologativo.
Base normativa e contenuto dell’aggiornamento
Il riferimento è al Regolamento UNECE n. 160, relativo alle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore quanto al registratore di dati di evento (EDR). Viene segnalato che il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2023/102 ed è consultabile in lingua inglese sul sito del WP.29, nella sezione delle proposte adottate della sessione di novembre 2023.
Decorrenza e effetti pratici
Il Supplemento 2 entrerà in vigore il 15 giugno 2024. La circolare precisa un punto operativo rilevante per omologazioni e certificazioni: essendo un supplemento, non determina l’aggiornamento della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Aggiornamento dei Paesi adottanti
Il documento aggiorna anche l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 160. Tra questi figurano, oltre agli Stati membri europei elencati, l’Unione Europea, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Tunisia, San Marino e altri Paesi indicati nel testo. Tale elenco è utile per la verifica della spendibilità internazionale delle omologazioni e per gli operatori che operano in mercati multilaterali.
Punti principali
Oggetto e ambito regolatorio
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni, con riferimento specifico al Regolamento UNECE n. 160. Il contenuto sostanziale dell’aggiornamento concerne il Supplemento 2 alla Serie 01 di emendamenti sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento (EDR).
Decorrenza dell’emendamento
Il Ministero informa che il Supplemento 2 entrerà in vigore il 15 giugno 2024. È richiamato il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2023/102, disponibile in lingua inglese sul sito del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29), nella sezione "adopted proposals" della sessione di novembre 2023.
Effetti sulle omologazioni
La circolare chiarisce che, trattandosi di un supplemento, non comporta l’aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un chiarimento operativo per gli uffici e gli operatori del settore omologativo.
Paesi adottanti il Regolamento n. 160
A titolo di aggiornamento, il documento elenca i Paesi che adottano il Regolamento n. 160, tra cui, oltre all’Italia, vari Stati europei ed extraeuropei e l’Unione Europea. L’elenco include, tra gli altri, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Unione Europea, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Tunisia, San Marino e altri Paesi aderenti indicati nella circolare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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