LEGGE 3 ottobre 2002, n. 221
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInserisce nell'art. 19 della legge 11/02/1992 n.157 l'art.19‑bis: le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dall'art.9 della direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), indicando specie, mezzi, tempi, luoghi, numeri, controlli e soggetti abilitati. Le deroghe sono ammesse solo in assenza di soluzioni alternative, per periodi determinati e previo parere dell'INFS; il Presidente del Consiglio può annullare le misure regionali illegittime. Previste relazioni annuali anche alla Commissione europea.
Regolamentazione regionale delle deroghe alla Direttiva Uccelli (art. 9)
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