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Decreto

DECRETO 3 settembre 1997, n. 480

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei periti agrari.

Normativa italiana098G0009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto ministeriale (3 set 1997) che sostituisce l'art.25 del DM 15/05/1993 stabilendo il computo delle "vacazioni" per i periti agrari: vacazione = 1 ora (frazioni per intero), tempo di percorrenza e ritardi non imputabili al professionista compresi, massimo 8 vacazioni giornaliere (le successive +25%), compenso di L. 87.000 per vacazione (se l'incarico è in una sola vacazione L. 103.000) e L. 55.000 per vacazione di collaboratori. Atto del 1997 con importi in lire.

Determinazione vacazioni e compensi per periti agrari (modifica art.25 DM 15/05/1993)

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