DECRETO 3 settembre 1997, n. 480
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei periti agrari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (3 set 1997) che sostituisce l'art.25 del DM 15/05/1993 stabilendo il computo delle "vacazioni" per i periti agrari: vacazione = 1 ora (frazioni per intero), tempo di percorrenza e ritardi non imputabili al professionista compresi, massimo 8 vacazioni giornaliere (le successive +25%), compenso di L. 87.000 per vacazione (se l'incarico è in una sola vacazione L. 103.000) e L. 55.000 per vacazione di collaboratori. Atto del 1997 con importi in lire.
Determinazione vacazioni e compensi per periti agrari (modifica art.25 DM 15/05/1993)
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