DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1
Misure a garanzia del credito agrario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge (4 gennaio 1994) che sostituisce l'art. 44 del Testo Unico Bancario: i finanziamenti di credito agrario e peschereccio (anche a breve termine e tramite cambiale) sono assistiti da privilegio legale sui beni mobili dell'impresa (frutti pendenti, prodotti, bestiame, scorte, materie prime, beni acquistati con il finanziamento e crediti derivanti dalle vendite). Il privilegio si colloca immediatamente dopo i crediti fiscali di cui all'art. 2778 c.c.; in caso di inadempimento la banca può chiedere al pretore apprensione e vendita ai sensi dell'art. 1515 c.c. Entra in vigore il 1° gennaio 1994.
Privilegio legale per finanziamenti di credito agrario e peschereccio
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