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Legge

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602

Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare.

Normativa italiana062U1602Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina gli accertamenti sanitari per l’arruolamento e l’imbarco della gente di mare, integrando i criteri di idoneità e indicando malattie e condizioni incompatibili con il servizio di bordo. Prevede certificazione medica, durata della validità del certificato, visite di controllo, ricorsi e revisione dell’inidoneità permanente nei soli casi di intervento chirurgico risolutivo.

idoneità fisica e visite mediche dei marittimi

Idoneità fisica e accertamenti sanitari per la gente di mare

La legge integra la disciplina degli accertamenti sanitari per i marittimi, stabilendo criteri più specifici per valutare l’idoneità al servizio di bordo e la tutela della salute dell’equipaggio. Il sistema ruota attorno alla certificazione medica rilasciata dalle Casse marittime e ai controlli prima dell’arruolamento e dell’imbarco.

Criteri generali di idoneità

Gli accertamenti sanitari devono considerare non solo gli elenchi di infermità, imperfezioni e difetti fisici già previsti dalla normativa richiamata, ma anche due ulteriori profili:

  • l’assenza di pericolo per la salute dell’altro personale di bordo;
  • l’assenza di condizioni che possano aggravarsi con il servizio di bordo o rendere il soggetto inadatto a tale servizio.

Condizioni considerate pericolose o aggravabili

Ai fini della valutazione sanitaria, sono considerate pericolose per l’altro personale di bordo:

  • le malattie infettive nel periodo di contagiosità;
  • le malattie mentali che abbiano dato luogo a ricoveri, fino a quando non siano trascorsi almeno sei mesi dalla guarigione incondizionata certificata da ospedale o istituto specializzato;
  • l’epilessia con crisi accertata.

È inoltre prevista l’inidoneità permanente e il divieto di reimbarco per chi abbia sofferto di:

  • stati depressivi gravi e recidivanti;
  • sindrome schizofrenica;
  • manifestazioni imputabili a intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti.

Sono considerate malattie soggette ad aggravamento con il servizio di bordo quelle che:

  • abbiano più volte causato lo sbarco del marittimo;
  • siano croniche e richiedano un servizio discontinuo;
  • necessitino di costante regime dietetico o trattamento curativo incompatibili con il regolare servizio a bordo;
  • abbiano presentato manifestazioni di gravità tale da rendere probabile un pericolo di vita in caso di ripresa dell’attività di bordo.

Certificato di idoneità per arruolamento

Gli iscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati senza un certificato di attitudine fisica al lavoro da svolgere a bordo, conforme al modello ministeriale e rilasciato da un medico della competente Cassa marittima.

Il certificato deve attestare in modo specifico:

  • che udito e vista sono soddisfacenti;
  • per il personale destinato ai servizi di coperta, salvo il personale specializzato non penalizzato dal daltonismo, anche la percezione dei colori;
  • che il soggetto non presenta malattie tali da renderlo inidoneo al servizio di bordo o da comportare rischi per la salute dell’altro personale.

Validità del certificato e possibili riduzioni

Il certificato medico, anche in lingua inglese, ha validità di due anni. La validità è ridotta a un anno se il marittimo ha meno di 18 anni.

È inoltre previsto che un decreto ministeriale possa stabilire una validità più breve, anche in ragione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo secondo la Convenzione STCW 78/95.

Controlli sanitari e contenuto della visita

Le Casse marittime, su richiesta, possono sottoporre a visita di accertamento i marittimi iscritti nei turni di collocamento anche prima della chiamata all’imbarco. Possono inoltre visionare gli elenchi dei marittimi in attesa di imbarco.

In sede di rilascio del certificato, le Casse marittime devono svolgere un esame clinico completo, con particolare attenzione agli organi già colpiti da malattie per le quali il soggetto sia stato assistito o giudicato temporaneamente inabile.

Per la tubercolosi:

  • l’accertamento può essere escluso se vi è un attestato, non anteriore a tre mesi, di dispensario antitubercolare o dell’INPS che escluda malattie polmonari specifiche aggravabili e pericolose per gli altri;
  • alla scadenza della visita biennale, anche nei soggetti apparentemente sani e senza precedenti respiratori, deve essere sempre eseguito un esame radiologico, con valutazione del sanitario sull’eventuale necessità di completarlo con radiografia;
  • per i marittimi già assistiti per tubercolosi polmonare, il nuovo accertamento deve avvenire presso dispensari antitubercolari o centri diagnostici INPS ed essere integrato da esami sierologici e batterioscopici.

L’esame psichico avviene mediante colloquio con il sanitario; se vi sono precedenti di psicopatia o segni di debolezza mentale, l’accertamento deve essere svolto da uno specialista psichiatra.

Deve inoltre essere verificato che siano state effettuate le vaccinazioni prescritte dalle autorità sanitarie competenti.

Visita medica d’imbarco

La visita medica d’imbarco deve limitarsi a constatare l’esistenza di malattie contagiose o di malattie acute in atto. Nella valutazione, per quanto possibile, devono essere considerati i particolari rischi e disagi, soprattutto climatici, connessi alla destinazione della nave.

Ricorsi e revisione dell’inidoneità

Contro l’esito delle visite previste per arruolamento, controlli intermedi e imbarco è ammesso ricorso alle Commissioni competenti da parte dell’autorità marittima, della Cassa marittima e del marittimo.

L’autorità marittima e la Cassa marittima possono anche rinviare alla Commissione permanente di primo grado i marittimi che, a seguito dell’accertamento, non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialità.

La revisione di un giudizio definitivo di inidoneità permanente è ammessa solo se l’infermità o l’imperfezione fisica sia emendabile con intervento operatorio e se l’operazione sia stata effettivamente eseguita con buon successo.

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