Cassazione Civile, Sentenza n. 2951/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi a: (i) indeducibilità di costi ritenuti derivanti da attività illecita; (ii) omessa contabilizzazione di ricavi connessi a 15 assegni bancari incassati dall’amministratore; (iii) indebite detrazioni su fatture soggettivamente inesistenti. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi, in particolare contestando la mancata valutazione dello ius superveniens riguardo all'indeducibilità dei costi da reato e la sopravvenuta disciplina sanzionatoria più favorevole (favor rei).
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il sesto motivo di ricorso e ha rigettato gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato alla Corte territoriale per riesaminare: (a) la questione relativa all'applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 (modificato dal d.l. n.16/2012) verificando se sia stato esercitato il potere dell'azione penale come presupposto per l'accertamento dell'indeducibilità dei costi direttamente usati per il compimento di delitti non colposi; (b) l'applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta (favor rei) e la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo all'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024. Ha disposto inoltre il regolamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, legge 27 dicembre 1993, n. 537
nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ...
La norma, novellata dal d.l. 2 marzo 2012 n.16, è ius superveniens favorevole al contribuente e limita l'indeducibilità ai soli costi direttamente utilizzati per delitti non colposi per i quali sia stata promossa azione penale; il giudice tributario non può accertare incidentalmente l'esistenza del reato ma deve verificare la corrispondenza fra condotta penale e contestazione tributaria.
d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (art. 8) / l. n. 44/2012
Ha introdotto la formulazione più favorevole (ius superveniens) dell'art.14 l.537/1993; rilevante per l'applicazione retroattiva che limita l'indeducibilità ai casi con azione penale promossa.
d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 36)
Richiamato in relazione ai limiti di censura in cassazione sulla motivazione delle sentenze dei giudici di merito.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di cassazione (vizi di diritto e motivazione) e per il corretto inquadramento dei mezzi di impugnazione consentiti.
artt. 2697 e 2729 c.c.
Riferimenti sull'onere della prova e sui requisiti della prova presuntiva (gravità, precisione e concordanza); la Corte ha ricordato che la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti di legge.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per puntualizzare che il giudice può valutare le prove offerte dalle parti; non costituisce vizio di cassazione il diverso apprezzamento probatorio da parte del giudice di merito.
art. 12, comma 5, legge n. 212/2000
Citata in relazione al limite di durata della verifica fiscale; la C.T.R. aveva ritenuto non superato il termine e comunque che l'eventuale superamento non comportava nullità automatica dell'accertamento.
d.lgs. n. 158/2015
Riferimento alla riforma sanzionatoria che può essere più favorevole al contribuente; il PM e la Corte richiamano l'applicabilità dello ius superveniens alle cause in corso.
d.lgs. n. 87/2024 (art. 5)
Richiamato nella memoria del ricorrente per una ulteriore riduzione sanzionatoria applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024; la Corte ha rinviato al giudice di merito anche la valutazione della questione di legittimità costituzionale sollevata.
art. 3 d.lgs. n. 472/1997
Norma sanzionatoria tributaria richiamata in relazione alla individuazione delle sanzioni applicabili e alla possibile applicazione del principio del favor rei.
art. 424, 425, 429 c.p.p. e art. 157 c.p.
Richiamati in relazione ai provvedimenti penali che costituiscono presupposto per l'indeducibilità (decreto che dispone il giudizio, sentenza di non luogo a procedere per causa di estinzione, ecc.).
Massime di principio
- L'indeducibilità dei costi per attività illecita (art.14, comma 4‑bis l.537/1993) richiede l'esercizio dell'azione penale per i fatti rilevanti: il giudice tributario non può accertare autonomamente l'esistenza del reato, ma deve verificare la corrispondenza tra la condotta oggetto del processo penale e quella contestata in sede tributaria.
- Lo ius superveniens favorevole al contribuente (modifiche legislative più favorevoli intervenute dopo l'evento) si applica ai giudizi ancora in corso; il giudice di merito deve decidere se e come applicare la disciplina più favorevole.
- In materia sanzionatoria vale il principio del favor rei: se sopravvengono norme che riducono le sanzioni, il contribuente può invocarne l'applicazione per le violazioni commesse entro i limiti temporali previsti dalla norma transitoria.
- La valutazione della prova, inclusa l'applicazione dei requisiti della prova presuntiva (gravità, precisione e concordanza), è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per vizi ristretti di motivazione o omissione di fatti decisivi.
- La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in Cassazione solo se presenta anomalie insanabili (mancanza assoluta, motivazione apparente, affermazioni inconciliabili): mere insufficienze o contraddizioni non sono sufficiente motivo di cassazione.
- Se successivamente viene accertata l'insussistenza della fattispecie delittuosa, il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto dell'indeducibilità, purché vi sia correlazione fra il giudizio penale e le poste fiscali contestate.
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