LEGGE 15 maggio 2026, n. 99
Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma il primo sabato di maggio, con possibili attività di sensibilizzazione e screening. Prevede campagne informative del Ministero della salute, iniziative scolastiche e campagne di screening dermatologico per soggetti a rischio. Introduce inoltre obblighi di informazione e consenso informato per i tatuaggi, efficaci solo dopo un decreto attuativo.
Prevenzione del melanoma e consenso informato per i tatuaggi
Prevenzione del melanoma e informazione sanitaria
La legge promuove la prevenzione del melanoma attraverso una giornata nazionale, campagne di comunicazione pubblica, iniziative nelle scuole e attività di screening rivolte ai soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Introduce anche un regime informativo specifico per i tatuaggi, in funzione preventiva e di tutela del cliente e del professionista.
Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma
La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, con finalità di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di promozione della diagnosi precoce.
Se il primo sabato di maggio coincide con il 1° maggio, la ricorrenza si sposta al secondo sabato di maggio.
In occasione della giornata possono organizzare attività di sensibilizzazione e screening:
- lo Stato
- le regioni
- gli enti locali
- le aziende sanitarie
- le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
- gli enti del Terzo settore
La giornata non produce gli effetti civili previsti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Campagne di informazione e divulgazione scientifica
Il Ministero della salute può realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma.
Per tali iniziative il Ministero può avvalersi di:
- divulgatori scientifici
- enti del Terzo settore
- associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma
Il Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, può promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l’autoesame della cute.
Consenso informato per l’esecuzione di tatuaggi
Gli esercenti l’attività di tatuaggio devono informare i clienti sugli effetti sulla salute derivanti:
- dall’esecuzione del tatuaggio
- dalla rimozione del tatuaggio
- sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento
L’informativa deve essere:
- redatta per iscritto
- consegnata al cliente
- sottoscritta dal cliente con dichiarazione di consenso informato
- datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore
- conservata dall’esercente e resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge devono essere adottati uno o più decreti del Ministro della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, per definire:
- contenuti della documentazione
- modalità di redazione e conservazione
- tempi di conservazione
- apposite linee guida, tenendo conto dell’evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche
Gli obblighi di informazione e consenso informato decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo che definisce contenuti, modalità e tempi di conservazione.
Campagne di screening dermatologico
Regioni e aziende sanitarie locali possono promuovere campagne di screening per la prevenzione del melanoma, anche mediante telemedicina e teleconsulto, in collaborazione con:
- dipartimenti di prevenzione
- medici di comunità e delle cure primarie
- medici di medicina generale
- farmacie
Le campagne sono destinate agli individui con particolari fattori di rischio, tra cui:
- familiarità di primo grado per melanoma
- fototipo basso
- età superiore a 50 anni
- residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose
- lavoro foto-esposto
- residenza in zone marittime con indice UV più alto
Clausola finanziaria
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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