Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 398 del 10/06/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Qualificazione fiscale di trust estero ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 29/9/1973 n.600 e conseguente trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi, imposta sulle successioni e monitoraggio (quadro RW)

Il quesito

L'Istante, beneficiaria di due trust statunitensi (Alfa e Beta), chiede: 1) se l'Alfa Trust debba qualificarsi come "trust interposto" imputabile alla disponente (madre) ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle successioni; 2) se il Beta Trust debba qualificarsi come trust opaco validamente esistente (non interposto) e quale sia il trattamento fiscale delle eventuali distribuzioni (anche alla luce dell'art.44, co.1, lett. g‑sexies TUIR); 3) quali obblighi di monitoraggio (quadro RW, IVIE/IVAFE) gravino sull'Istante in relazione a entrambi i trust.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'Istante propone che: Alfa Trust sia un "grantor trust" meramente interposto (la disponente era anche trustee e beneficiaria), perciò redditi e beni dovrebbero essere imputati alla madre; Beta Trust sia invece un trust genuino/opaco, con posizioni dei beneficiari di mera aspettativa e quindi non imponibile in capo all'Istante fino ad eventuali distribuzioni; conseguentemente Alfa richiederebbe obblighi di monitoraggio e IVAFE, mentre Beta non li comporterebbe.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che entrambe le situazioni presentino i caratteri del trust "inesistente"/interposto ai fini fiscali: per la prassi e la Convenzione dell'Aja, quando il disponente mantiene poteri dispositivi o i trustee sono eterodiretti, non si verifica lo spossessamento reale e i redditi devono essere imputati al disponente ai sensi dell'art.37, co.3 d.P.R. 600/1973. Pertanto Alfa è interposto e i redditi erano riferibili alla madre; contrariamente all'Istante, anche il Beta Trust, alla luce delle clausole e degli emendamenti, risulta meramente interposto e non autonomo. Quanto alle imposte di successione, la qualificazione come interposto rileva solo per le imposte dirette; tuttavia i beni percepiti dalla madre e i residui alla sua morte concorrono alla dichiarazione di successione. Sui profili di monitoraggio, IVIE e IVAFE, l'Agenzia conferma che chi ha l'effettiva disponibilità di attività formali intestate al trust (persona interposta) è obbligato alla compilazione del quadro RW e al versamento degli eventuali tributi; restano salvi i poteri accertativi e la responsabilità solidale degli eredi per imposte antecedenti la morte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.