Ordinanza del 03/06/2021 n. 15416 - Corte di Cassazione
Accertamento - Società a ristretta base partecipativa - Presunzione distribuzione utili - Prova - A carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: in caso di utili non contabilizzati di una società a ristretta base partecipativa opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci e l'onere della prova si inverte, gravando sui soci dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Nel caso la P. deteneva il 90% della L. S.r.l., sulla quale erano stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati per €793.000; le commissioni di merito avevano dato ragione alla contribuente, ma la Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato per nuovo esame conformemente ai principi indicati.
Accertamento - Società a ristretta base partecipativa - Presunzione distribuzione utili - Prova - A carico del contribuente
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